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Fisco passo per passo 18/07/2017

I nuovi adempimenti dei compro oro

I nuovi adempimenti dei compro oro

Il D.Lgs. 92/2017 ha previsto specifiche disposizioni applicabili agli operatori compro oro la cui finalità è quella di:

  • garantire la piena tracciabilità delle operazioni di compravendita e permuta di oggetti preziosi usati;
  • prevenzione del riciclaggio di denaro e reimpiego dei proventi in attività illecite.

 

DEFINIZIONI

OGGETTO PREZIOSO USATO

Oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico

OPERATORE DI COMPRO ORO

Soggetto, anche diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla L. 7/2000, che esercita l'attività di compro oro, previa iscrizione nell’apposito registro

OPERAZIONE DI COMPRO ORO

Compravendita, all'ingrosso o al dettaglio, o permuta di oggetti preziosi usati

REGISTRO DEGLI OPERATORI COMPRO ORO

Registro pubblico informatizzato, istituito presso l'OAM, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell'attività

 

L’esercizio dell’attività in questione è riservato agli operatori iscritti nell’apposito registro istituito tenuto l’OAM che è subordinata al possesso della licenza del Questore, che ha validità per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o ditta, anche se poste in località diverse.

 

ISCRIZIONE NEL REGISTRO

DEGLI OPERATORI COMPRO ORO

CONTENUTO

Invio all'OAM, in via telematica, di apposita istanza

Dati anagrafici e denominazione sociale

Indirizzo o sede legale o operativa

Estremi della licenza

Conto corrente dedicato

Allegazione dei documenti e dell'attestazione della questura circa il possesso e la validità della licenza

 

L’iscrizione nel registro, con l’attribuzione di un codice identificativo unico che riporta gli estremi dei documenti comunicati, avviene a seguito di verifica dell’OAM della documentazione inviata. Eventuali variazioni successive all’iscrizione vanno comunicate allo stesso organismo. A tale fine viene, considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro il termine di 10 giorni dall’avvenuta variazione.

La mancata iscrizione nel registro costituisce esercizio abusivo dell’attività e da luogo:

  • reclusione da 6 mesi a 4 anni;
  • multa da € 2.000 a € 10.000.

La mancata comunicazione delle variazioni comporta:

  • l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di € 1.500 da parte dell’OAM, che provvede anche alla riscossione:
  • che diventa di € 4.500 in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche;
  • viene ridotta a € 500 se si provvede alla comunicazione entro il termine di 30 giorni.

 

Nota: l’avvio della gestione del registro ad opera dell’OAM avviene dopo il decorso di 3 mesi dall’emanazione del decreto del MEF (Comunicato Stampa del 27/06/2017 OAM)

 

Con decreto del MEF, da adottare entro il 05/10/2017 (cioè entro 3 mesi decorrenti dal 05/07/2017), sono stabilite le specifiche tecniche di invio dei dati e tenuta/aggiornamento del registro al fine di garantire:

 

Tempestiva annotazione dei dati comunicati e relativi aggiornamenti

Standardizzazione ed efficacia dei processi di iscrizione e relativo rinnovo

Chiarezza, completezza e accessibilità dei dati riportati

Rispetto delle norme in materia di privacy e trattamento dei relativi dati

Modalità d'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche per rendere disponibile alle autorità competenti le informazioni sulla presenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi

Entità e criteri di determinazione del contributo dovuto dagli iscritti e modalità e termini di pagamento. L’omesso versamento impedisce l’iscrizione o la permanenza nel registro

 

I destinatari delle disposizioni esposte in precedenza sono gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d'Italia, che svolgano o intendano svolgere l'attività di compro oro.

 

IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

 

Gli operatori devono provvedere all’identificazione del cliente prima del compimento dell’operazione. A tale fine, si osservano le disposizioni dettate dal D.Lgs. 231/2007, come aggiornato e integrato dal        D.Lgs. 90/2017, che prescrive quanto segue:

 

CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

NORMATIVA

Identificazione del cliente e verifica della sua identità tramite documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente

D.Lgs. 231/2007,

art. 18, co. 1, lett. a)

 

MODALITA' DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

NORMATIVA

Identificazione del cliente e del titolare effettivo svolta in sua presenza, anche tramite dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato, e consiste nell'acquisizione dei suoi dati identificativi, previa esibizione di un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente. Il cliente deve fornire anche le informazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo.

D.Lgs. 231/2007,

art. 19, co. 1, lett. a)

 

L’assolvimento degli obblighi di identificazione, anche in assenza fisica della persona, si verifica nei seguenti casi, per i clienti:

1)i cui dati risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale o da dichiarazione della rappresentanza e autorità consolare italiana;

2)in possesso di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale;

3)già identificati in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni siano aggiornate e adeguate al profilo di rischio;

4)i cui dati siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità individuate dall’Autorità di vigilanza di settore, tenendo conto delle tecniche di identificazione a distanza.

L’obbligo dell’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili sussiste:

  • per le operazioni di importo pari a superiore a € 500
  • a prescindere dal fatto che la compravendita dell'oggetto prezioso usato sia fatta anche in maniera frazionata.

 

TRACCIABILITA’ DELLE OPERAZIONI

La tracciabilità delle operazioni richiede l’obbligo di utilizzo da parte dell’operatore di un conto corrente dedicato esclusivo.

 

CONTENUTO DELLA SCHEDA DA PREDISPORRE PER OGNI OPERAZIONE

Indicazione dei dati identificativi del cliente

Estremi della transazione

Descrizione sintetica delle caratteristiche dell'oggetto prezioso usato, della sua natura e qualità

Indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell'operazione e la sua valutazione in base alla caratteristiche e al suo stato

Due fotografie digitali dell'oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse

Data e ora dell'operazione

Importo corrisposto

Mezzo di pagamento utilizzato

Informazioni riguardanti la destinazione attribuita all'oggetto prezioso usato indicando i dati del soggetto, cui l'oggetto viene ceduto, che può essere:

  • un altro operatore compro oro o cliente;
  • operatore professionale per la successiva trasformazione;
  • fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi.

 

Una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite attraverso la scheda viene rilasciata al cliente al termine dell’operazione.

 

CONSERVAZIONE DEI DATI

 

Gli operatori sono tenuti alla conservazione per 10 anni, nel rispetto della normativa sulla privacy:

  • i dati relativi all’identificazione della clientela;
  • la scheda predisposta;
  • la copia ricevuta consegnata.

 

 

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Accessibilità da parte delle autorità competenti

Integrità e non alterabilità

Completezza e chiarezza

Mantenimento storico

 

L'esercente, che ha comprato cose preziose, può provvedere all’alterazione o alla cessione dopo il decorso di 10 giorni dall’acquisto, fatta eccezione per gli oggetti comprati presso i commercianti o fabbricanti o all'asta pubblica.

 

SANZIONI

VIOLAZIONE

IMPORTO

Omessa identificazione della clientela

da € 1.000 a € 10.000

Omissione totale o parziale della conservazione dei dati

Omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta *

da € 5.000 a € 50.000

Inosservanza del provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività

da € 10.000 a € 30.000

N.B.: Le sanzioni sono raddoppiate in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime

Per la segnalazione delle operazioni sospette da parte degli operatori si osservano le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007.

 

Nota: la sanzione amministrativa può essere ridotta fino a 1/3 se la violazione viene ritenuta di minore gravità. Quanto detto riguarda tutte le sanzioni connesse alle violazioni previste dal decreto in commento.

 

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni, il MEF considera le seguenti circostanze rilevanti:

 

Gravità e durata della violazione

Grado di responsabilità e capacità finanziaria della persona fisica o giuridica

Vantaggio o perdita derivante dalla violazione

Pregiudizio cagionato a terzi

Livello di cooperazione prestato dal responsabile con le autorità competenti

Precedenti violazioni

 

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE SOGGETTA A SANZIONE

SANZIONE

Violazione di diverse norme che prevedono sanzioni amministrative

Sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata di 3 volte

Commissione di più violazioni della stessa disposizione normativa

 

REITERAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Accertamento con provvedimento esecutivo della commissione di un'altra violazione della stessa indole nei 5 anni successivi alla commissione della prima.

Accertamento con un unico provvedimento esecutivo della commissione di più violazioni della stessa indole entro 5 anni.

Non sussiste reiterazione:

  • per violazioni postume alla prima commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria;
  • in presenza di pagamento in misura ridotta.

Possibile sospensione degli effetti relativi alla reiterazione fino al provvedimento definitivo

Cessazione degli effetti in caso di annullamento del provvedimento di accertamento della violazione

 

L’irrogazione delle sanzioni spetta al MEF dandone notifica all’interessato e comunicazione all’OAM ai fini dell’annotazione in apposita sottosezione del registro accessibile da parte delle competenti autorità.

Il controllo sull’osservanza delle disposizioni previste dal decreto in commento spetta alla Guardia di Finanza che in caso di accertamento e contestazione di gravi violazioni e sussistenza nella sottosezione del registro di 2 annotazioni, anche non consecutive, negli ultimi 3 anni, può proporre, in maniera accessoria rispetto alla sanzione amministrativa, la sospensione dell’attività per un periodo da 15 giorni a 3 mesi, il cui provvedimento viene adottato dagli uffici del MEF con notifica all’interessato e comunicazione sia all’OAM, ai fini dell’annotazione nell’apposita sottosezione, che al Questore.

La sanzione per le violazioni degli obblighi può comportare anche la cancellazione dall’OAM e l’interdizione all’esercizio dell’attività per 3 anni, sanzione quest’ultima che si estende anche ai familiari (coniuge, figli, genitori, convivente). L’eventuale esercizio dell’attività in violazione dell’interdizione costituisce esercizio abusivo dell’attività con conseguente applicazione delle sanzioni penali e amministrative.

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Bilanci 2025: i controlli da fare per la chiusura
Videocorso del: 29 Aprile 2025 alle 09.30 - 12.30 (Durata 3 hh) Cod. 234578 Accreditato ODCEC Patti (Me) - (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell'inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone "Partecipa al webinar" (nell'e-mail) qualche minuto prima dell'inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l'e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
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Info Fisco 051 / 2524/04/2025
Bonus edilizi – Opzioni residue per la cessione delle spese 2025
La possibilità di optare per lo sconto in fattura/cessione del credito a terzi in relazione alle spese per bonus edilizi sostenute dal 2025 risulta sensibilmente ridotta in virtù di quanto previsto: sia dall’art. 121, DL 34/2020, che prevede la cedibilità della sola detrazione derivante da interventi superbonus che dalle norme che hanno introdotto una limitazione anche alla cessione della detrazione derivante da interventi superbonus. Si propone il punto della situazione alla luce delle ultime novità interpretative dell’Agenzia delle Entrate.
Info Flash Fiscali 077 / 2524/04/2025
Fringe benefit per le auto aziendali – Esteso il regime 2024
In riferimento alla determinazione del fringe benefit per l’uso promiscuo dei veicoli aziendali, un emendamento al Decreto Bollette (definitivamente convertito in legge ed in attesa di pubblicazione in G.U.): ha previsto l’estensione delle misure in vigore fino al 31/12/2024: per i veicoli assegnati al dipendente entro il 31/12/2024 e per i veicoli ordinati entro il 31/12/2024 ed assegnati al dipendente tra il 1/01/2025 ed il 30/06/2025. Pertanto, in tali situazioni, non si applicheranno le percentuali modificate dalla legge di bilancio 2025, che: ha ridotto la percentuale riferita alle autovetture elettriche (al 10) o plug-in (al 20) incrementando quella riferita alle altre autovetture (al 50).
Notizie Flash 24/04/2025
Acconti IRPEF 2025 – In G.U. il decreto che modifica le modalità di calcolo
È approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2025 il DL n. 55/2025, che interviene con misure urgenti sulla determinazione degli acconti IRPEF per l’anno 2025. Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri il giorno prima, entra in vigore immediatamente.
Fisco passo per passo 24/04/2025
IVA su beni di terzi: via libera al rimborso nella dichiarazione 2024
Con la Risoluzione n. 20/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile richiedere il rimborso dell’IVA assolta per interventi realizzati su beni di terzi, anche se questi non sono "ammortizzabili" secondo la definizione civilistica o fiscale tradizionale. Secondo quanto affermato dalla Cassazione a SS.UU. con la Sent. n. 13162/2024, infatti, il concetto va ricondotto a quello previsto dalla Direttiva Iva, con la conseguenza che la possibilità di rimborso si estende: a tutti i "beni di investimento" destinati all’attività d’impresa/professionale per un periodo medio-lungo.
Fisco passo per passo 24/04/2025
Auto in uso primiscuo - Il Decreto Bollette conferma la vecchia disciplina
La legge di conversione del DL 19/2025 (Decreto Bollette) è stata approvata ieri in via definitiva dal Senato, in attesa di pubblicazione in G.U., conferma l’applicazione della vecchia disciplina agli automezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2024 ed a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31/12/2024 e concessi nel 1 semestre 2025. Il benefit fino al 2024: l’art. 51, co. 4, lett. a), del TUIR, in vigore fino al 31/12/2024, prevedeva la seguente situazione: Limiti di emissione di anidride carbonica Tassazione del fringe benefit Fino al 2019 2020 () 2021 - 2024 60 g/Km 30 (senza previsioni legate alle emissioni dell’autovettura) 25 Da 61 a 160 g/Km 30 Da 161 a 190 g/Km 40 50 Superiore a 190 g/Km 50 60 (): in caso di prima assegnazione (rileva la data di stipula del relativo contratto) dell’automezzo entro il 30/06/2020 continua a trovare applicazione l’aliquota unica previgente del 30.
L’evoluzione della Giurisprudenza 24/04/2025
Abuso del processo se il ricorso di legittimità oltre che infondato è anche di scarso valore
Scatta l’abuso del processo con condanna al risarcimento se il ricorso di legittimità è dichiarato inammissibile in una controversia di scarso valore. La responsabilità aggravata ex articolo 96, terzo comma, cpc si configura per il tentativo di coinvolgere la Suprema corte in un inaccettabile terzo grado di giudizio, senza porre alcuna questione di rilevanza generale o nomofilattica tale da scomodare il giudice di legittimità.
Notizie Flash 24/04/2025
Centri di trasferimento tecnologico: accesso ai finanziamenti esteso anche ad artigiani, agricoltori e imprese individuali
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2025 del decreto ministeriale 19 marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto una modifica rilevante alla disciplina attuativa del decreto 10 marzo 2023, che regola le modalità di erogazione dei finanziamenti per i centri di trasferimento tecnologico previsti nell’ambito del PNRR – Missione 4 Istruzione e Ricerca, Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 2.3. Il nuovo intervento normativo amplia la platea dei soggetti beneficiari, riconoscendo la possibilità di accedere al finanziamento anche alle imprese individuali, comprese le imprese artigiane e agricole, precedentemente escluse dai criteri di ammissibilità.
Notizie Flash 24/04/2025
Il FMI propone un ampliamento della base imponibile: sotto osservazione la flat tax italiana per il lavoro autonomo
In un recente documento pubblicato nell’aprile 2025, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha delineato un quadro di crescente incertezza macroeconomica globale, mettendo in evidenza la necessità, per i singoli Stati, di adottare strategie fiscali più sostenibili e inclusive. Tra le raccomandazioni rivolte all’Italia, spicca la proposta di eliminare la flat tax sul lavoro autonomo come misura finalizzata a rafforzare la base imponibile e incrementare le entrate tributarie.
Notizie Flash 24/04/2025
Definizione agevolata: ultimi giorni per richiedere il rientro nella Rottamazione-quater
Sta per scadere il termine per richiedere la riammissione alla Rottamazione-quater delle cartelle, la misura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione introdotta con la legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022). I contribuenti che entro il 31 dicembre 2024 sono decaduti dal beneficio per mancato, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute, possono presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025, come previsto dalla legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (Dl n. 202/2024).
Fisco passo per passo 24/04/2025
Modello Redditi SC 2025: debutta il quadro CP per il Concordato preventivo biennale
La dichiarazione Redditi SC 2025 si arricchisce di una rilevante novità strutturale: l’inserimento del nuovo quadro CP, finalizzato a recepire gli effetti applicativi del Concordato preventivo biennale (CPB), introdotto con il decreto legislativo n. 13/2024. Questo strumento di compliance preventiva, riservato ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), rappresenta un passo significativo verso un sistema fiscale più stabile, trasparente e programmabile.
L’evoluzione della Giurisprudenza 24/04/2025
Costi d’impresa e deducibilità: lo statuto non basta, l’inerenza va dimostrata nel concreto
Con l’ordinanza n. 8120 del 27 marzo 2025, la Corte di cassazione torna a fare chiarezza sul principio di inerenza dei costi, approfondendo i presupposti per la loro deducibilità dal reddito d’impresa. La pronuncia affronta il caso di una società che aveva dedotto le quote di ammortamento e detratto l’IVA su un motoryacht acquistato nel corso dell’anno, giustificando la spesa in ragione dell’attività di noleggio imbarcazioni prevista nel proprio statuto societario.