Il D.Lgs. 92/2017 ha previsto specifiche disposizioni applicabili agli operatori compro oro la cui finalità è quella di:
OGGETTO PREZIOSO USATO |
Oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico |
OPERATORE DI COMPRO ORO |
Soggetto, anche diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla L. 7/2000, che esercita l'attività di compro oro, previa iscrizione nell’apposito registro |
OPERAZIONE DI COMPRO ORO |
Compravendita, all'ingrosso o al dettaglio, o permuta di oggetti preziosi usati |
REGISTRO DEGLI OPERATORI COMPRO ORO |
Registro pubblico informatizzato, istituito presso l'OAM, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell'attività |
L’esercizio dell’attività in questione è riservato agli operatori iscritti nell’apposito registro istituito tenuto l’OAM che è subordinata al possesso della licenza del Questore, che ha validità per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o ditta, anche se poste in località diverse.
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI OPERATORI COMPRO ORO |
CONTENUTO |
Invio all'OAM, in via telematica, di apposita istanza |
Dati anagrafici e denominazione sociale |
Indirizzo o sede legale o operativa |
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Estremi della licenza |
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Conto corrente dedicato |
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Allegazione dei documenti e dell'attestazione della questura circa il possesso e la validità della licenza |
L’iscrizione nel registro, con l’attribuzione di un codice identificativo unico che riporta gli estremi dei documenti comunicati, avviene a seguito di verifica dell’OAM della documentazione inviata. Eventuali variazioni successive all’iscrizione vanno comunicate allo stesso organismo. A tale fine viene, considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro il termine di 10 giorni dall’avvenuta variazione.
La mancata iscrizione nel registro costituisce esercizio abusivo dell’attività e da luogo:
La mancata comunicazione delle variazioni comporta:
Nota: l’avvio della gestione del registro ad opera dell’OAM avviene dopo il decorso di 3 mesi dall’emanazione del decreto del MEF (Comunicato Stampa del 27/06/2017 OAM)
Con decreto del MEF, da adottare entro il 05/10/2017 (cioè entro 3 mesi decorrenti dal 05/07/2017), sono stabilite le specifiche tecniche di invio dei dati e tenuta/aggiornamento del registro al fine di garantire:
Tempestiva annotazione dei dati comunicati e relativi aggiornamenti |
Standardizzazione ed efficacia dei processi di iscrizione e relativo rinnovo |
Chiarezza, completezza e accessibilità dei dati riportati |
Rispetto delle norme in materia di privacy e trattamento dei relativi dati |
Modalità d'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche per rendere disponibile alle autorità competenti le informazioni sulla presenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi |
Entità e criteri di determinazione del contributo dovuto dagli iscritti e modalità e termini di pagamento. L’omesso versamento impedisce l’iscrizione o la permanenza nel registro |
I destinatari delle disposizioni esposte in precedenza sono gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d'Italia, che svolgano o intendano svolgere l'attività di compro oro.
IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA |
Gli operatori devono provvedere all’identificazione del cliente prima del compimento dell’operazione. A tale fine, si osservano le disposizioni dettate dal D.Lgs. 231/2007, come aggiornato e integrato dal D.Lgs. 90/2017, che prescrive quanto segue:
CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA |
NORMATIVA |
Identificazione del cliente e verifica della sua identità tramite documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente |
D.Lgs. 231/2007, art. 18, co. 1, lett. a) |
MODALITA' DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA |
NORMATIVA |
Identificazione del cliente e del titolare effettivo svolta in sua presenza, anche tramite dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato, e consiste nell'acquisizione dei suoi dati identificativi, previa esibizione di un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente. Il cliente deve fornire anche le informazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. |
D.Lgs. 231/2007, art. 19, co. 1, lett. a) |
L’assolvimento degli obblighi di identificazione, anche in assenza fisica della persona, si verifica nei seguenti casi, per i clienti:
1)i cui dati risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale o da dichiarazione della rappresentanza e autorità consolare italiana;
2)in possesso di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale;
3)già identificati in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni siano aggiornate e adeguate al profilo di rischio;
4)i cui dati siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità individuate dall’Autorità di vigilanza di settore, tenendo conto delle tecniche di identificazione a distanza.
L’obbligo dell’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili sussiste:
La tracciabilità delle operazioni richiede l’obbligo di utilizzo da parte dell’operatore di un conto corrente dedicato esclusivo.
CONTENUTO DELLA SCHEDA DA PREDISPORRE PER OGNI OPERAZIONE |
Indicazione dei dati identificativi del cliente |
Estremi della transazione |
Descrizione sintetica delle caratteristiche dell'oggetto prezioso usato, della sua natura e qualità |
Indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell'operazione e la sua valutazione in base alla caratteristiche e al suo stato |
Due fotografie digitali dell'oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse |
Data e ora dell'operazione |
Importo corrisposto |
Mezzo di pagamento utilizzato |
Informazioni riguardanti la destinazione attribuita all'oggetto prezioso usato indicando i dati del soggetto, cui l'oggetto viene ceduto, che può essere: |
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Una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite attraverso la scheda viene rilasciata al cliente al termine dell’operazione.
Gli operatori sono tenuti alla conservazione per 10 anni, nel rispetto della normativa sulla privacy:
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEI DATI |
Accessibilità da parte delle autorità competenti |
Integrità e non alterabilità |
Completezza e chiarezza |
Mantenimento storico |
L'esercente, che ha comprato cose preziose, può provvedere all’alterazione o alla cessione dopo il decorso di 10 giorni dall’acquisto, fatta eccezione per gli oggetti comprati presso i commercianti o fabbricanti o all'asta pubblica.
SANZIONI
VIOLAZIONE |
IMPORTO |
Omessa identificazione della clientela |
da € 1.000 a € 10.000 |
Omissione totale o parziale della conservazione dei dati |
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Omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta * |
da € 5.000 a € 50.000 |
Inosservanza del provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività |
da € 10.000 a € 30.000 |
N.B.: Le sanzioni sono raddoppiate in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime |
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Per la segnalazione delle operazioni sospette da parte degli operatori si osservano le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007. |
Nota: la sanzione amministrativa può essere ridotta fino a 1/3 se la violazione viene ritenuta di minore gravità. Quanto detto riguarda tutte le sanzioni connesse alle violazioni previste dal decreto in commento.
Ai fini dell’applicazione delle sanzioni, il MEF considera le seguenti circostanze rilevanti:
Gravità e durata della violazione |
Grado di responsabilità e capacità finanziaria della persona fisica o giuridica |
Vantaggio o perdita derivante dalla violazione |
Pregiudizio cagionato a terzi |
Livello di cooperazione prestato dal responsabile con le autorità competenti |
Precedenti violazioni |
TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE SOGGETTA A SANZIONE |
SANZIONE |
Violazione di diverse norme che prevedono sanzioni amministrative |
Sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata di 3 volte |
Commissione di più violazioni della stessa disposizione normativa |
REITERAZIONE DELLE VIOLAZIONI |
Accertamento con provvedimento esecutivo della commissione di un'altra violazione della stessa indole nei 5 anni successivi alla commissione della prima. |
Accertamento con un unico provvedimento esecutivo della commissione di più violazioni della stessa indole entro 5 anni. |
Non sussiste reiterazione: |
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Possibile sospensione degli effetti relativi alla reiterazione fino al provvedimento definitivo |
Cessazione degli effetti in caso di annullamento del provvedimento di accertamento della violazione |
L’irrogazione delle sanzioni spetta al MEF dandone notifica all’interessato e comunicazione all’OAM ai fini dell’annotazione in apposita sottosezione del registro accessibile da parte delle competenti autorità.
Il controllo sull’osservanza delle disposizioni previste dal decreto in commento spetta alla Guardia di Finanza che in caso di accertamento e contestazione di gravi violazioni e sussistenza nella sottosezione del registro di 2 annotazioni, anche non consecutive, negli ultimi 3 anni, può proporre, in maniera accessoria rispetto alla sanzione amministrativa, la sospensione dell’attività per un periodo da 15 giorni a 3 mesi, il cui provvedimento viene adottato dagli uffici del MEF con notifica all’interessato e comunicazione sia all’OAM, ai fini dell’annotazione nell’apposita sottosezione, che al Questore.
La sanzione per le violazioni degli obblighi può comportare anche la cancellazione dall’OAM e l’interdizione all’esercizio dell’attività per 3 anni, sanzione quest’ultima che si estende anche ai familiari (coniuge, figli, genitori, convivente). L’eventuale esercizio dell’attività in violazione dell’interdizione costituisce esercizio abusivo dell’attività con conseguente applicazione delle sanzioni penali e amministrative.