L’art.52 del D.lgs 231/07, prevede che i “componenti” degli organi di controllo delle società, comunque denominati, al pari del Consiglio di sorveglianza, del Comitato di controllo di gestione, dell’Organismo di vigilanza (ex art.6, comma1, lettera b del D.lgs 231/01) e di tutti i soggetti deputati al controllo di gestione della società, sono tenuti a comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell’art.7, comma 2 (adeguata verifica, registrazione e segnalazione delle operazioni).