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Fisco passo per passo 28/12/2017

Legge di Bilancio 2018: tutte le novità IVA

Legge di Bilancio 2018: tutte le novità IVA
IVA

STERILIZZAZIONE INCREMENTO IVA E ACCISE

Si completa la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l’anno 2018 e delle accise per l’anno 2019 già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio 2018).

Sono poi rimodulati gli aumenti IVA per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi.

  • il comma 2, lettera a), elimina l’aumento di 1,14 punti percentuali dell’aliquota IVA ridotta al 10% previsto per il 2018, riduce da 2 a 1,5 punti percentuali l’aumento per il 2019 (dal 10 all’11,5%), differendo l’aumento di 0,5 punti percentuali al 2020, anno in cui l’aliquota ridotta è incrementata di un ulteriore 1,5 per cento (dall’11,5 al 13%), per un totale di 3 punti percentuali rispetto all’aliquota vigente
  • il comma 2, lettera b), elimina l’aumento di 3 punti percentuali dell’aliquota IVA ordinaria previsto per il 2018, che rimane quindi fissata al 22%, riduce da 3,4 a 2,2 punti percentuali l’aumento per il 2019 (che passa dal 22 al 24,2%), lasciando invariati i previsti aumenti al 24,9 e al 25% rispettivamente per l’anno 2020 e a decorrere dall’anno 2021, anche in tal caso determinando un aumento complessivo di 3 punti percentuali rispetto all’aliquota vigente.

Infine, il comma 2, lettera c) elimina l’aumento di 10 milioni di euro delle accise su benzina e gasolio per l’anno 2019, lasciando invariato l’aumento di 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

 

2018

2019

2020

2021

Aliquota IVA 10%

10%

11,5%

13%

13%

Aliquota IVA 22%

22%

25,4%

24,9%

25%

 

IVA SU INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Si fornisce una interpretazione autentica della norma che disciplina l’aliquota Iva agevolata al 10 per cento per i beni significativi nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La determinazione del valore dei ‘beni significativi’ deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo.

In sostanza la disposizione riprende una parte della Circolare n. 12/E del 2016 con la quale l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le parti staccate che non sono connotate da un’autonomia funzionale rispetto al bene significativo rientrano nel calcolo dei limiti di valore previsti per i beni significativi.

 Il chiarimento dell’Agenzia risponde alla domanda se le componenti e le parti staccate dall’infisso, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell’infisso e – ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per cento – possano essere trattati al pari della prestazione di servizio.

L’Agenzia ritiene che, ove nel quadro dell’intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, sia necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. In presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell’infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile. Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell’infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell’infisso stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.

La norma in esame prevede inoltre che la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo (individuati dal D.M. 29 dicembre 1999).

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge. Non si fa luogo al rimborso dell’Iva applicata sulle operazioni effettuate.

REGIME SANZIONATORIO IN CASO ERRATA APPLICAZIONE IVA

S’introduce una sanzione amministrativa compresa tra 250 euro e 10.000 euro a carico del cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore. Resta ferma il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi dell'art. 19 e ss. del DPR 1972/633. Si prevede inoltre che la restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

LE MODIFICHE AL GRUPPO IVA

Si aggiungono i commi da 4-bis a 4-sexies all’articolo 70-quinquies del DPR633/1972 in tema di operazioni effettuate o ricevute dal gruppo IVA. In particolare con la nuova disciplina si intende estendere anche alle sedi ed alle stabili organizzazioni il regime fiscale vigente in materia di gruppi IVA. Pertanto vengono individuate casistiche relative:

  •  alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da sedi o stabili organizzazioni partecipanti ad un gruppo IVA nei confronti di proprie stabili organizzazioni o sedi situate all’estero per cui l’operazione si considera effettuata dal Gruppo IVA nei confronti di soggetti che non ne fanno parte;
  • alle cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevute da sedi o stabili organizzazioni partecipanti ad un gruppo IVA, effettuate da proprie stabili organizzazioni o sedi situate all’estero per cui l’operazione si considera effettuata nei confronti del Gruppo IVA da parte soggetti che non ne fanno parte;
  • alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di sedi o stabili organizzazioni partecipanti ad un gruppo IVA costituito in un altro stato membro, da parte di sue stabili organizzazioni o sedi situate nel territorio dello Stato per cui l’operazione si
  • considera effettuata dal Gruppo IVA costituito nello stato membro da parte di un soggetto che non ne fa parte;
  • alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da sedi o stabili organizzazioni partecipanti a un gruppo IVA costituito in un altro stato membro, verso sue stabili organizzazioni o sedi situate nel territorio dello Stato, per cui l’operazione si considera effettuata dal Gruppo IVA costituito nello stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

Qualora per dette prestazioni vi sia un corrispettivo la base imponibile è determinata secondo le regole generali contenute nel vigente articolo 13, commi 1 e 3 del citato DPR633/197299. Le disposizioni in esame si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2018.

IVA SUGLI SPETTACOLI TEATRALI

Si modifica la disciplina IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, per estendere l’aliquota ridotta al 10 per cento ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari.

IVA SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE

Si assoggettano, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative, riconosciute dal Coni, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI E SUINI

È confermata anche per il triennio 2018-2020 nella stessa misura prevista per il 2017 la percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA relativamente alle cessioni di bovini e suini.

In particolare la percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e suina può essere definita in misura non superiore al 7,7% e all’8%.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA SOGGETTI DIVERSI DALLE PA

Si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e, contestualmente, l’eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).

In sintesi, nell’ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Si prevede inoltre la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

A favore dei soggetti passivi dell’IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell’IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti.

L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni  subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A..

Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l’incremento e il potenziamento del contrasto all’evasione e all’elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla SOGEI non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all’esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro.

Si segnala che la norma in commento sembra attuare quanto richiesto al Governo dalla risoluzione in Commissione n. 7-01355, approvata alla Camera il 18 ottobre 2017, con la quale si impegna il Governo, tra l’altro, ad assumere iniziative per riformare al più presto la normativa relativa allo spesometro, al fine di ridurre al minimo le comunicazioni obbligatorie, eventualmente consentendo un unico invio annuale per lo spesometro, nonché di assicurare le finalità di compliance e di lotta all'evasione fiscale con modalità più semplici, efficienti ed efficaci; a investire in maniera adeguata sul fisco digitale attraverso la diffusione della fatturazione elettronica e dei pagamenti digitali, al contempo garantendo che tali trasformazioni si svolgano nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali sulla protezione dei dati personali.

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Videocorso del: 29 Aprile 2025 alle 09.30 - 12.30 (Durata 3 hh) Cod. 234578 Accreditato ODCEC Patti (Me) - (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell'inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone "Partecipa al webinar" (nell'e-mail) qualche minuto prima dell'inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l'e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
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Info Fisco 051 / 2524/04/2025
Bonus edilizi – Opzioni residue per la cessione delle spese 2025
La possibilità di optare per lo sconto in fattura/cessione del credito a terzi in relazione alle spese per bonus edilizi sostenute dal 2025 risulta sensibilmente ridotta in virtù di quanto previsto: sia dall’art. 121, DL 34/2020, che prevede la cedibilità della sola detrazione derivante da interventi superbonus che dalle norme che hanno introdotto una limitazione anche alla cessione della detrazione derivante da interventi superbonus. Si propone il punto della situazione alla luce delle ultime novità interpretative dell’Agenzia delle Entrate.
Info Flash Fiscali 077 / 2524/04/2025
Fringe benefit per le auto aziendali – Esteso il regime 2024
In riferimento alla determinazione del fringe benefit per l’uso promiscuo dei veicoli aziendali, un emendamento al Decreto Bollette (definitivamente convertito in legge ed in attesa di pubblicazione in G.U.): ha previsto l’estensione delle misure in vigore fino al 31/12/2024: per i veicoli assegnati al dipendente entro il 31/12/2024 e per i veicoli ordinati entro il 31/12/2024 ed assegnati al dipendente tra il 1/01/2025 ed il 30/06/2025. Pertanto, in tali situazioni, non si applicheranno le percentuali modificate dalla legge di bilancio 2025, che: ha ridotto la percentuale riferita alle autovetture elettriche (al 10) o plug-in (al 20) incrementando quella riferita alle altre autovetture (al 50).
Notizie Flash 24/04/2025
Acconti IRPEF 2025 – In G.U. il decreto che modifica le modalità di calcolo
È approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2025 il DL n. 55/2025, che interviene con misure urgenti sulla determinazione degli acconti IRPEF per l’anno 2025. Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri il giorno prima, entra in vigore immediatamente.
Fisco passo per passo 24/04/2025
IVA su beni di terzi: via libera al rimborso nella dichiarazione 2024
Con la Risoluzione n. 20/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile richiedere il rimborso dell’IVA assolta per interventi realizzati su beni di terzi, anche se questi non sono "ammortizzabili" secondo la definizione civilistica o fiscale tradizionale. Secondo quanto affermato dalla Cassazione a SS.UU. con la Sent. n. 13162/2024, infatti, il concetto va ricondotto a quello previsto dalla Direttiva Iva, con la conseguenza che la possibilità di rimborso si estende: a tutti i "beni di investimento" destinati all’attività d’impresa/professionale per un periodo medio-lungo.
Fisco passo per passo 24/04/2025
Auto in uso primiscuo - Il Decreto Bollette conferma la vecchia disciplina
La legge di conversione del DL 19/2025 (Decreto Bollette) è stata approvata ieri in via definitiva dal Senato, in attesa di pubblicazione in G.U., conferma l’applicazione della vecchia disciplina agli automezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2024 ed a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31/12/2024 e concessi nel 1 semestre 2025. Il benefit fino al 2024: l’art. 51, co. 4, lett. a), del TUIR, in vigore fino al 31/12/2024, prevedeva la seguente situazione: Limiti di emissione di anidride carbonica Tassazione del fringe benefit Fino al 2019 2020 () 2021 - 2024 60 g/Km 30 (senza previsioni legate alle emissioni dell’autovettura) 25 Da 61 a 160 g/Km 30 Da 161 a 190 g/Km 40 50 Superiore a 190 g/Km 50 60 (): in caso di prima assegnazione (rileva la data di stipula del relativo contratto) dell’automezzo entro il 30/06/2020 continua a trovare applicazione l’aliquota unica previgente del 30.
L’evoluzione della Giurisprudenza 24/04/2025
Abuso del processo se il ricorso di legittimità oltre che infondato è anche di scarso valore
Scatta l’abuso del processo con condanna al risarcimento se il ricorso di legittimità è dichiarato inammissibile in una controversia di scarso valore. La responsabilità aggravata ex articolo 96, terzo comma, cpc si configura per il tentativo di coinvolgere la Suprema corte in un inaccettabile terzo grado di giudizio, senza porre alcuna questione di rilevanza generale o nomofilattica tale da scomodare il giudice di legittimità.
Notizie Flash 24/04/2025
Centri di trasferimento tecnologico: accesso ai finanziamenti esteso anche ad artigiani, agricoltori e imprese individuali
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2025 del decreto ministeriale 19 marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto una modifica rilevante alla disciplina attuativa del decreto 10 marzo 2023, che regola le modalità di erogazione dei finanziamenti per i centri di trasferimento tecnologico previsti nell’ambito del PNRR – Missione 4 Istruzione e Ricerca, Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 2.3. Il nuovo intervento normativo amplia la platea dei soggetti beneficiari, riconoscendo la possibilità di accedere al finanziamento anche alle imprese individuali, comprese le imprese artigiane e agricole, precedentemente escluse dai criteri di ammissibilità.
Notizie Flash 24/04/2025
Il FMI propone un ampliamento della base imponibile: sotto osservazione la flat tax italiana per il lavoro autonomo
In un recente documento pubblicato nell’aprile 2025, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha delineato un quadro di crescente incertezza macroeconomica globale, mettendo in evidenza la necessità, per i singoli Stati, di adottare strategie fiscali più sostenibili e inclusive. Tra le raccomandazioni rivolte all’Italia, spicca la proposta di eliminare la flat tax sul lavoro autonomo come misura finalizzata a rafforzare la base imponibile e incrementare le entrate tributarie.
Notizie Flash 24/04/2025
Definizione agevolata: ultimi giorni per richiedere il rientro nella Rottamazione-quater
Sta per scadere il termine per richiedere la riammissione alla Rottamazione-quater delle cartelle, la misura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione introdotta con la legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022). I contribuenti che entro il 31 dicembre 2024 sono decaduti dal beneficio per mancato, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute, possono presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025, come previsto dalla legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (Dl n. 202/2024).
Fisco passo per passo 24/04/2025
Modello Redditi SC 2025: debutta il quadro CP per il Concordato preventivo biennale
La dichiarazione Redditi SC 2025 si arricchisce di una rilevante novità strutturale: l’inserimento del nuovo quadro CP, finalizzato a recepire gli effetti applicativi del Concordato preventivo biennale (CPB), introdotto con il decreto legislativo n. 13/2024. Questo strumento di compliance preventiva, riservato ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), rappresenta un passo significativo verso un sistema fiscale più stabile, trasparente e programmabile.
L’evoluzione della Giurisprudenza 24/04/2025
Costi d’impresa e deducibilità: lo statuto non basta, l’inerenza va dimostrata nel concreto
Con l’ordinanza n. 8120 del 27 marzo 2025, la Corte di cassazione torna a fare chiarezza sul principio di inerenza dei costi, approfondendo i presupposti per la loro deducibilità dal reddito d’impresa. La pronuncia affronta il caso di una società che aveva dedotto le quote di ammortamento e detratto l’IVA su un motoryacht acquistato nel corso dell’anno, giustificando la spesa in ragione dell’attività di noleggio imbarcazioni prevista nel proprio statuto societario.