Attraverso la circolare 1/E/2018 dell’Agenzia delle entrate, sono stati forniti chiarimenti in ordine alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA, come modificata dal D.L. 50 del 24 aprile 2017.
In particolare, la citata circolare afferma che l’elemento necessario per poter stabilire il momento in cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione è quello di ricezione della fattura da parte del cessionario.
Questo per quanto riguarda le fatture. Mentre per quanto riguarda le note di variazione IVA tale principio non è valido, in quanto la nota di variazione è un documento la cui emissione è fatta direttamente dal contribuente.
L’emissione delle variazioni in diminuzione, a differenza di quelle in aumento, avviene facoltativamente, in relazione alla causa per la quale essa è emessa.