Ai fini della determinazione della base imponibile Irap “a valori fiscali”, è stato inserito il comma 1-bis all’art. 5-bis del Dlgs. 446/97, il quale dispone che l’Irap delle imprese in contabilità semplificata
- è determinata coi criteri di cui al nuovo art. 66 Tuir, e cioè applicando il principio di cassa “ibrido” (es: non rilevano le rimanenze finali; vanno considerate le disposizioni per evitare duplicazioni e salti d’imposta; ecc.)
- permanendo le indeducibilità/non imponibilità specifiche previste dall’art. 5-bis c. 1 Dlgs. 446/97 (costo del lavoro; plus/minusvalenze; sopravvenienze attive/passive; ecc.).
NOTA
la maggior parte delle componenti attive/passive per le quali permane il criterio di competenza risultano irrilevanti ai fini Irap nell’ambito del criterio cd. “a valori fiscali” (permangono solo gli ammortamenti/canoni di leasing ed i proventi degli immobili patrimonio).
Si noti che le nuove disposizioni non rilevano:
- né per i soggetti che hanno optato per l’Irap a valori di bilancio
- né per gli enti non commerciali (posto che non applicano l’art. 5-bis Dlgs 446/97).