Con la circolare 15/E del 12 luglio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina dei “beni significativi” (art. 7, co. 1, lett. b), L. n. 488/1999), quelli individuati dal decreto ministeriale 29 dicembre 1999, tenendo conto dell’interpretazione autentica di queste regole fornita dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 19, della legge 205/2017).
Premessa
Si applica l’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3, co. 1, lett. a) e b) Dpr 380/2001, cd. "Testo unico dell’edilizia"), se eseguiti su unità immobiliari abitative o fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
L’agevolazione coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente rese e quindi comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento (materiale di consumo, ecc.), a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori (l'autonomo acquisto da parte del committente o da parte di un subappaltatore dei lavori sconta l'aliquota Iva propria). Il valore di tali beni, in sostanza, confluisce nel valore della prestazione di servizi e, ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta indicazione.
Fanno eccezione i c.d. “beni significativi” (Dm 29 dicembre 1999) e cioè:
per i quali l’aliquota agevolata del 10% si applica soltanto sul doppio della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi stessi
Esempio: se l’importo complessivo della commessa è di €.1.000 e l’importo del bene significativo ammonta ad €. 800, l’aliquota Iva agevolata si applicherà ad un importo di €. 400 [cioè 2 x (1.000 - 800)], mentre ai restanti €. 600 (cioè 1.000 - 400) si applicherà l’IVA al 22%.
Con una interpretazione autentica, la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 19, legge 205/2017) ha specificato i criteri per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata, chiarendo che:
La CM 15/2018 interviene, quindi, a fornire i seguenti chiarimenti:
Clausola di salvaguardia
Trattandosi di norma di interpretazione autentica, la stessa ha efficacia retroattiva. Tuttavia, i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non potranno essere oggetto di contestazione, mentre quelle già operate andranno abbandonate, sempre che il rapporto non sia esaurito; in ogni caso, non è rimborsabile l’eventuale maggiore imposta applicata sulle operazioni effettuate entro quella data.
Infissi e Serramenti
In gran parte la norma (interpretativa) era già stata adottata dagli operatori del settore, si erano adeguati ai chiarimenti dell'Agenzia (CM 12/2016). Al contrario i chiarimenti risultano utili ad inquadrare alcune situazioni che spesso creavano dei dubbi; il riferimento è alla differenza a quanto in architettura viene denominato "infisso" e "serramento" (spesso confusi nel linguaggio comune in quanto l'uno non può esistere senza l'altro):
*) l’infisso (detto anche telaio) è una struttura rigida ancorata alla muratura (sia interno che esterno)
*) il serramento è l’elemento architettonico usato per la chiusura del varco (finestra, porta, ecc.).
Dal tenore della risposta appare chiaro come:
*) la finestra (intesa come anta, apribile o meno) risulta essere funzionalmente non autonoma rispetto al telaio (così come la porta rispetto all'intelaiatura della stessa), in quanto il solo telaio non avrebbe la funzione di isolare gli interni dall'esterno (funzione fondamentale degli infissi)
*) mentre una tapparella, un scuro esterno o le veneziane interne risultano essere degli elementi che servono a oscurare gli interni; tale funzione oscurante risulta ulteriore rispetto alla funzione isolante della finestra.
Concetto del tutto analogo riguarda la zanzariera; in generale risulta essere, in quanto semplicemente posizionata sull'infisso. Nel caso invece in cui, come va di moda ultimamente, risultino essere inserite all'interno della camera tra i singoli vetri della finestra, allora risulteranno non funzionalmente autonome (e rientreranno nell'ambito dei beni significativi).
Qualche dubbio poteva sorgere per le inferriate, in quanto elemento permanentemente infisso nella muratura. Tuttavia occorre osservare che risulta essere un bene di per sé finito (nel senso che non presuppone la realizzazione di un telaio su cui si appoggia); pertanto non va incluso tra i beni significativi quale "infisso".