L’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto con la nota 7396 del 10 settembre 2018 sull’obbligo di tracciabilità degli stipendi chiarendo che il pagamento può avvenire anche con vaglia postale.
L’art. 1 comma 911 della legge di Bilancio 2018 ha introdotto:
- a decorrere dal 1° luglio 2018
- l’obbligo di corrispondere la retribuzione, anche in acconto, tramite strumenti tracciabili, essendo vietato l’utilizzo del contante per qualsiasi importo.
Il nuovo obbligo entrato in vigore lo scorso 1°luglio può essere così riassunto.
RAPPORTI DI LAVORO
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Rapporti di lavoro interessati
Per rapporto di lavoro si intende:
- ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 C.C., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto;
- ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- ogni rapporto di lavoro originato dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della L. 3.04.2001, n. 142.
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Rapporti di lavoro esclusi
Le disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro:
- instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- lavoro domestico di cui alla L. 2.04.1958, n. 339;
- comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
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MEZZI DI PAGAMENTO
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- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato
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SANZIONI
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Al datore di lavoro o committente che viola il nuovo obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 1.000 a € 5.000.
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L’Ispettorato del Lavoro è intervenuto in materia con le Note 4.7.2018 n. 5828 e 16.7.2018, n. 6201 fornendo i seguenti chiarimenti:
- rientra tra gli “strumenti di pagamento elettronico” previsti anche il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN;
- per i soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) è possibile effettuare il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa;
- la sanzione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione, ma è applicata tante volte quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito;
- l'obbligo non si applica per la corresponsione di somme erogate a diverso titolo quali anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (es rimborso spese viaggio, vitto, alloggio).
Recentemente l’Inl è intervenuto nuovamente in materia con la nota 7396 del 10 settembre 2018 chiarendo che con riferimento, ai mezzi di pagamento ammessi sebbene la normativa relativa al pagamento in contanti presso la banca del datore di lavoro faccia espresso riferimento al «conto corrente di tesoreria» aperto presso l’istituto di credito, è considerato legittimo il pagamento presso la banca dove l’azienda risulti intestataria di un conto corrente ordinario (e quindi non necessariamente di tesoreria).
Con riguardo al pagamento effettuato a mezzo assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato l’Inl precisa che a suo parere in tale ambito rientri anche il pagamento a mezzo vaglia postale.
In tale circostanza secondo l’Inl è necessario che, oltre al nome del beneficiario e alla clausola di non trasferibilità (per importi superiori ai 1.000 €), nella causale siano indicati i dati essenziali dell’operazione, quali il nome del datore di lavoro e del lavoratore, la data e l’importo dell’operazione, nonché il mese di riferimento della retribuzione.