Il vincolo triennale di permanenza nel regime contabile semplificato (ex art. 18 Dpr 600/73) non ha valore per tutti i contribuenti; non si applica, infatti, a quei soggetti che sono in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, L. n.190/2014), che possono transitarvi anche prima della scadenza di tale termine.
Inoltre, secondo l'impostazione data dall'Agenzia, non dovrebbe neppure trovare applicazione nel caso di opzione per la contabilità ordinaria (trovando dunque applicazione solo per il ritorno alla contabilità semplificata, ex art. 18 c. 8 Dpr 600/73).
In questo senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 64/E, emanata lo scorso 14 settembre.