Nella risposta n. 66/2018, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato un caso piuttosto frequente nella prassi aziendale:
Si pone, pertanto, il problema di come Alfa possa recuperare tale Iva (che aveva precedentemente versato all'Erario con la liquidazione di periodo).
Tale fattispecie, peraltro, risulta attualmente incisa dalle modifiche al D.lgs. 471/97 operata dalla legge di Bilancio 2018.
Tanto premesso, nel caso di specie si possono verificare le seguenti situazioni.
Nota di variazione entro 1 anno: nel caso in cui Alfa si fosse avveduta dell'errata fatturazione, avrebbe potuto emettere nota di credito solo entro 1 anno dall'emissione delle fattura (posto che si verte nell'ambito di "rettifica di inesattezze della fatturazione", ex art. 26 c. 3 Dpr 633/72), mentre il problema continuerebbe a persistere oltre tale termine (considerato che l'operazione non potrebbe essere più corretta, con la conseguenza che si rimane esposti all'azione accertatatrice dell'Ufficio).
Accertamento oltre 1 anno: posto che non è più ammesso emettere nota di credito, Alfa chiede all'Agenzia:
1) se possa richiedere a Beta una nota di addebito per €. 220 di Iva, in modo tale da poter detrarre tale imposta
2) oppure si debba obbligatoriamente procedere alla richiesta di rimborso.
Correttamente l'Agenzia ritiene che, nel caso di specie, l'unica via correttamente esperibile è la seconda; infatti:
Pertanto non resta che avvalersi dell'art. 30-ter Dpr 633/72 introdotto dalla Legge Europea 2017 (art. 8 L. 167/2017), il quale prevede che il cedente/prestatore deve presentare richiesta di rimborso entro 2 anni decorrenti:
NOVITA' DAL 2018: si noti che, con la modifica dell'art. 6 c. 6 D.lgs. 471/97 (ad opera della legge di bilancio 2018, L. 205/2017), l'Ufficio:
Pertanto, ove la fattispecie si fosse verificata nel 2018, l'Ufficio non avrebbe potuto:
Al contrario se la fattura è emessa ante 2018, continuerà a porsi il problema del recupero dell'Iva.