Con il principio di diritto 14/2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
Inoltre, non potranno beneficiare del plafond i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono a esso serventi, per i quali trova applicazione il meccanismo del reverse charge (art. 17, co. 6, lett. a-ter Dpr 633/72). In tal caso, infatti, come già chiarito con la CM n. 37/2015, la misura antifrode (reverse charge) prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali.
Commento: il principio di diritto si conforma alla CM 145/98, la quale aveva ritenuto di assimilare all’acquisto (come depone espressamente la citata lett. c) dell'art. 8 Dpr 633/72) la edificazione in appalto a terzi.
Il concetto dovrebbe potersi estendere all'acquisizione in leasing (anche se è stata di parere contrario la Cass. n. 1362/2000, la quale ha ritenuto utilizzabile il plafond in relazione ai canoni di leasing immobiliare, in quanto prestazione di servizio in un acquisto di beni, ma non anche al riscatto)
Rimane il fatto che il plafond risulta certamente utilizzabile se si esula dalla “acquisizione” di un immobile, come, ad esempio, per tutti i lavori di manutenzione ordinaria; qualche dubbio si pone, al contrario, per le prestazioni relative a costi incrementativi sull'immobile (manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, ecc.), per i quali appare preferibile il mancato utilizzo del plafond.