Con la risposta n. 107/2019, l'Agenzia delle Entrate integra la propria interpretazione data con la precedente RM 64/2018 circa la possibilità di transitare dal regime di contabilità semplificata al regime forfettario, e viceversa, nell'ambito del lavoro autonomo.
In precedenza l'Agenzia aveva chiarito che:
- nella considerazione che entrambi consistono "regimi naturali" (dunque non necessitano dell'esercizio di una "opzione")
- è possibile transitare da un regime all'altro all'inizio di ciascun periodo d'imposta, senza applicazione di alcuna durata minima.
L'Agenzia chiarisce, ora, che:
- tale concetto si applica alle sole imprese
- non anche ai professionisti, per i quali si presuppone l'esercizio di un'opzione con la relativa durata triennale (ex art. 3 Dpr 442/97).
Esempio: il professionista che, pur in possesso dei requisiti per il regime forfettario, nel 2018 ha scelto il regime di contabilità semplificata nel mod. Iva 2019 deve barrare la cas. 1 del rigo VO33:

Regime transitorio 2019
Per quanto riguarda il passaggio al regime forfettario a decorrere dal 1/01/2019, in coerenza con quanto affermato nella CM 9/2019 l'Agenzia ritiene che:
- il vincolo triennale possa essere derogato, considerate le modifiche normative intervenute con la legge di Bilancio 2019 (quindi il professionista, in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario, può transitare dal regime di tassazione ordinaria - sia contabilità semplificata che ordinaria - a quello agevolato già a partire dal periodo d’imposta 2019)
- mentre dall'anno successivo (a decorrere dal 2020) dovrà attendere il decorso del triennio obbligatorio, per procedervi.
In sostanza, nell'esempio di cui sopra, il professionista potrà barrare la casella di revoca nel corrispondente rigo del mod. Iva 2020, accedendo così al regime forfettario fin dal 1/01/2019.