Fisco passo per passo 29/09/2020E-Commerce indiretto - Facoltà dei corrispettivi telematiciCon la Risposta n. 416 del 29/09/2020, l'Agenzia Entrate ha chiarito che un soggetto passivo IVA che svolge operazioni riconducibili al commercio elettronico indiretto può scegliere di memorizzare/trasmettere i dati dei corrispettivi di tali operazioni in via facoltativa, pur non essendovi obbligato. Inoltre, se i locali presso i quali vengono prelevati i beni destinati alla consegna a domicilio non sono aperti al pubblico, è possibile dotarsi di un Server RT per effettuare gli adempimenti telematici, anche se il server risulta collegato a un solo punto cassa.
Fisco passo per passo 03/08/2020Mercatino dell’usato – obbligo corrispettivi telematiciCon la risposta 232/2020, l’Agenzia delle Entrate: relativamente agli obblighi di certificazione delle operazioni da parte di un soggetto passivo IVA che gestisce un mercatino dell’usato avvalendosi del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 premesso che: il mercatino rivendeva beni usati di proprietà di privati, trattenendo una percentuale del corrispettivo incassato e tale attività secondo l’Agenzia può ricondursi a quella di agenzia di affari e le relative operazioni dovevano essere inquadrate nell’ambito di un rapporto di mandato con rappresentanza di cui all’art. 1704 c.c., considerando che la spendita del nome del rappresentato può essere desunta anche da un comportamento del rappresentante (Cass. n. 12369/2018) e che è noto ai clienti dei mercatini dell’usato che questi ultimi commerciano beni di terzi. In sostanza, vi è: il rapporto che intercorre tra il soggetto mandante e il terzo: deve considerarsi irrilevante ai fini IVA, in quanto effettuata da parte di privati (ossia al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione), con la conseguenza che l’operazione può essere documentata mediante una semplice quietanza.
Fisco passo per passo 08/06/2020Commercio al dettaglio: reso merce con buono – procedure operativeCon la Risposta a interpello n. 167/2020, è stata illustrata la procedura che devono seguire i commercianti al minuto a fronte della restituzione di un bene, nello specifico caso in cui s’intenda rilasciare al cliente un buono acquisto da utilizzare successivamente. In relazione al caso di specie, l’Agenzia ribadisce in primo luogo quanto già affermato nel Principio di diritto n. 21/2019 circa l'applicabilità, anche nell’ambito dei corrispettivi telematici, delle procedure già indicate in passato riferite allo scontrino fiscale (RM 154/2001, per il caso della sostituzione del bene con altro prodotto di uguale/maggior valore, o di sostituzione con un buono-acquisto da spendere in un momento successivo; RM 219/2003 per il caso del rimborso del corrispettivo).
Fisco passo per passo 24/04/2020Corrispettivi telematici carburanti – modifiche e conferme - il nuovo calendarioCon il Provv. 171426 del 22/04/2020 dell’l’Agenzia Entrate, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane, è stato previsto lo slittamento: dal 01/07/2020 al 01/09/2020 dell’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi carburanti per i gestori degli impianti che nel 2018 hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per oltre 1,5milioni di litri confermando l’obbligo a partire dal 01/01/2021 per i gestori degli impianti che nel 2018 hanno erogato che nel 2018 hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, in misura pari o inferiore 1,5milioni di litri Sono stati confermati i termini di trasmissione, che si ricorda sono fissati: contribuenti mensili: entro la fine del mese successivo a quello di riferimento contribuenti trimestrali: facoltà di trasmissione a cadenza trimestrale, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (facoltà introdotta con il Provvedimento AdE – Dogane n. 1435588 del 30 dicembre 2019). Si ricorda inoltre che: l’obbligo è scattato dal 01/01/2020 per gli impianti che nel 2018 hanno erogato più di 3 milioni di litri di carburante.
Fisco passo per passo 04/04/2020Sospensione adempimenti fiscali – Fuori E-fattura e Corrispettivi telematiciCon la CM 8/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha risposta, tra l’altro, a numerosi quesiti afferenti la sospensione degli adempimenti fiscali ex art. 62, c. 1 e 6, DL 18/2020. Di particolare rilievo i chiarimenti forniti relativamente all’applicazione della sospensione degli adempimenti fiscali per le fatture (elettroniche o analogiche) e la memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi.
Notizie Flash 11/03/2020Online il Portale della lotteria degli scontriniE' attivo dal 09/03/2020 il portale della lotteria degli scontrini, con tutte le informazioni utili e le modalità per ottenere il codice lotteria, necessario per partecipare al nuovo concorso da luglio 2020. Il portale si compone di un’area pubblica che riporta una serie di informazioni relative alla lotteria (il calendario delle estrazioni, il codice degli scontrini vincenti e informazioni sulle modalità di partecipazione e di riscossione dei premi) - e ove è possibile generare il codice lotteria; e di un’area riservata: accessibile tramite SPID, credenziali Fisconline/Entratel o CNS - sarà possibile controllare il numero di biglietti virtuali associati al singolo scontrino elettronico ricevuto, verificare le eventuali vincite e tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi.
Il Caso 26/02/2020Corrispettivi telematici: sanzioni piene anche per chi non invia i dati ma paga l’impostaCon la CM 3/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (con interpretazione criticabile) che la sanzione "piena" pari al 100 dell’imposta (con un minimo di . 500) trova applicazione anche nel caso in cui il contribuente: proceda alla memorizzazione dei dati ma non proceda alla trasmissione degli stessi facendo comunque concorrere tali corrispettivi alla liquidazione periodica, nei termini previsti. SI premette che l’art. 2, c. 6, del D.lgs. 127/2015 prevede l’applicazione: in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei corrispettivi (o di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri) della sanzione prevista dall’art. 6, c. 3, del Dlgs 471/1997, ossia una sanzione: pari al 100 dell’Iva corrispondente all’importo non documentato (art. 6, c. 3, D.lgs. 471/97) con un minimo di 500 euro (art. 6, c. 4, D.lgs. 471/97) e nelle ipotesi di 4 distinte violazioni in giorni diversi all’interno di 5 anni (ai fini del computo delle violazioni compiute nel quinquennio rilevano le violazioni commesse prma dell'entrata in vigore del nuovo obbligo per la mancata emissione di scontrini fiscali in altrettante giornate; anche 1 sola violazione rispetto agli obblighi in questione riscontrata nel 2020, ma che faccia seguito ad altre 3 del 2018 - ad esempio per la mancata emissione di scontrini fiscali in altrettante giornate - porterà all'applicazioned della seguente la sanzione accessoria) della sospensione da tre giorni ad un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima sospensione che diventa da uno a sei mesi qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di . 50.000.