In via preliminare si osserva che l’art. 17 del D.lgs. 117/2017 (di seguito CTS) reca le seguenti disposizioni con riguardo al volontario e attività di volontariato:
c. 1 |
Prevede, tra l’altro, che gli ETS possono avvalersi di volontari per svolgere l’attività. |
c. 2 |
Il volontario è una persona che svolge attività per la comunità e il bene comune, anche per il tramite di un ETS, mettendo a disposizione tempo e capacità per promuovere risposte ai bisogni di persone e comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopi di lucro e per soli fini di solidarietà. |
c. 3 |
L'attività del volontario è gratuita; l’ETS per il quale il volontario svolge l’attività può corrispondere allo stesso, entro certi limiti e condizioni, il rimborso delle spese sostenute e documentate. |
c. 5 |
Prevede l’incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato/autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio/associato o tramite il quale svolge l’attività volontaria. Tuttavia, sono previste delle eccezioni per gli operatori che prestano attività di soccorso che appartengono alla Croce Rossa e alla Croce Bianca, rispettivamente, delle province di Trento e Bolzano e della sola provincia di Bolzano. |
c. 6-bis |
Prevede per i lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ETS il diritto di fruire delle forme di flessibilità previste dai contratti o dagli accordi collettivi. Anche in tal caso è escluso che il rapporto di lavoro subordinato possa intercorrere con l’ente per il cui tramite viene svolta l’attività di volontariato. |
La Nota n. 6214/2020 del MLPS ritiene, considerando il disposto del citato co. 1, che nel concetto di attività di volontariato rientri anche l’attività relativa all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale ad implementare l’oggetto sociale dell’ente. In tale ottica, l’esercizio di una carica sociale può configurarsi come attività di volontariato qualora la stessa presenti i requisiti di cui al citato co. 2, tra i quali vi è quello delle gratuità. Per le ODV è previsto che ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il riconoscimento del rimborso spese. Un’eccezione al compenso è prevista con riguardo ai soli componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti professionali ex art. 2397 del C.C.
Per gli enti diversi dalle ODV, la possibilità di attribuire un compenso ai titolari di cariche sociali spetta all’ente. Tuttavia, la corresponsione al titolare di una carica sociale dall’ente di appartenenza di un compenso per l’attività svolta incontra, oltre a eventuali profili di conflitto di interessi, i limiti prescritti dall’art. 8 del CTS il quale prevede, per i fini che qui interessano, che:
In ogni caso, per le ODV e APS si osservano le rispettivamente le disposizioni degli artt. 33, co. 1, e 36 del CTS che prevedono, in linea generale, che gli stessi enti possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nel rispetto di determinati limiti e condizioni.
Infine, viene precisato che non risulta problematica la possibilità per un soggetto che ha svolto attività retribuita per conto dell’ente di candidarsi per ricoprire una carica sociale; tuttavia, occorre verificare che all’avvio della carica sociale risulti terminata la prestazione retribuita e che durante l’incarico non ne vengano commissionate di ulteriori.