Ai fini Iva, se un bene immobile viene ceduto a fronte dell’obbligo di eseguire la prestazione di un servizio, l’operazione va qualificata come permuta e il ricevimento da parte del cedente di tale prestazione è il pagamento del corrispettivo. È in quel momento che sorge per il cedente l’obbligo di emissione della fattura.
A stabilirlo è la Cassazione con l’ordinanza 19930 del 23 settembre 2020 con cui ha rigettato il ricorso di una srl confermando definitivamente l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate.