L’OIC ha pubblicato in bozza, ai fini della pubblica consultazione, un documento relativo alle modalità di contabilizzazione dei bonus edili (in risposta ad una richiesta di parere da parte dell’Agenzia delle entrate).
Gli aspetti analizzati attengono alla contabilizzazione:
- della detrazione: nella quale l’intervento appare innovativo
- dello sconto in fattura/cessione del credito: che non presenta particolari novità interpretative.
Sono, infine, proposti alcuni esempi di contabilizzazione.
Si noti che, in generale, l'impresa che effettua l’investimento detraibile:
- contabilizza la fattura e detrae l'Iva (in generale ciò non è ammesso nel caso in cui la spesa sia addebitata dal condominio per spese su parti comuni condominiali)
- deduce il costo in ammortamento (in generale quale costo incrementativo sull'immobile)
- abbatte l'imposta in sede di versamento.
Ciò si può verificare per il sostenimento:
- in via diretta delle opere di risparmio energetico o da sismabonus (nonché per il recupero del patrimonio immobiliare per le sole imprese individuali/società di persone sugli immobili “patrimonio” e per il bonus facciate)
- in via indiretta (in quanto imputate da un condominio all’impresa in qualità di condòmino) per tutte le tipologie di bonus edile (ivi incluso il superbonus).