Con la risposta a interpello n. 73/2021, relativamente all'applicazione del patent box per i software protetto da copyright, è stato chiarito il termine per l'apposizione della la firma elettronica con marca temporale sulla dichiarazione sostitutiva necessaria ai fini di prova.
Con la CM 11/2016, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per software protetto da copyright si intendono i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
La prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 dello stesso decreto, attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto), e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell'ingegno.
Con la successiva circolare n. 28/E del 2020 è stato precisato che la firma elettronica con marca temporale su tale documentazione deve essere apposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui si riferisce l'autoliquidazione OD o nel maggior termine di 90 giorni in caso di dichiarazione tardiva.
Pertanto, il contribuente può apporre la marca temporale sulla dichiarazione sostitutiva dallo stesso predisposta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesta anche la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività necessari per poter identificare tale bene immateriale come opera dell'ingegno, conservando la piena efficacia della documentazione, ai fini della disciplina patent box.