Con la risposta a interpello n. 92/2021, l’Agenzia delle Entrate, relativamente alle condizioni per l’applicazione del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 c. 2 del DPR 633/72, riguardante le prestazioni rese da un consorzio nei confronti delle relative consorziate, ha chiarito che:
- la ratio del regime di esenzione in parola risiede nell’esigenza di evitare che i consorziati che svolgono attività esenti, ove decidano di esternalizzare ai consorzi i servizi necessari a tali attività (es. servizi amministrativi, gestione della contabilità, formazione del personale, ecc.) vengano penalizzati dall’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti ( circ. n. 5/2011).
- ai fini dell’esenzione, occorre che:
- il consorzio sia costituito in via prevalente da consorziati con pro rata di detraibilità non superiore al 10%;
- l’attività svolta dal consorzio verso consorziati con pro rata superiore a detta percentuale, o a favore di terzi, non superi il 50% del volume d’affari dell’ente;
- il pro rata inferiore al 10% sussista in relazione al triennio solare precedente a quello in cui l’operazione è effettuata (si guarda, a tal fine, alla percentuale media del triennio);
- i corrispettivi dovuti dai consorziati al consorzio non superino i costi imputabili alle prestazioni medesime.