Con la consulenza giuridica n. 4 del 13/04/2021, l’Agenzia fornisce dei chiarimenti in merito al trattamento Iva delle cessioni di oro da investimento.
Viene in particolare chiarito che nel commercio in oro da investimento l’esenzione Iva vale solo se la vendita riguarda lingotti e placchette con purezza pari o superiore a 995 millesimi e monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800.
Mancando tali requisiti il metallo prezioso deve considerarsi oro industriale e non da investimento e la sua cessione è imponibile con obbligo di assolvimento dell'Iva da parte del cessionario, mediante l'applicazione del reverse charge (articolo 17, comma 5, del decreto Iva).