L’amministrazione finanziaria può imputare al contribuente persona fisica i maggiori redditi accertati in capo alla società senza la necessità di distinguere fra interposizione fittizia o reale, quando sia dimostrato anche per presunzioni che egli sia l’effettivo titolare della società.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 19878 del 13 luglio 2021, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ribaltando il giudizio di merito.