Con la risposta immediata all’interrogazione parlamentare n. 5-06820 in Commissione VI Finanze della Camera dei deputati dello scorso 13 ottobre è statp chiarito che le prestazioni effettuate dagli osteopati non possono rientrare nel regime di esenzione Iva, in quanto la loro attività professionale, in Italia, non è ancora inquadrata tra quelle sanitarie.
In sostanza, non sono stati definiti i criteri per riconoscerla in tal senso, sia in termini di misura della qualità “curativa” delle prestazioni in argomento che di previsione di un piano formativo ad hoc, che renda tale professione rilevante nel campo medico.