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Fisco passo per passo 07/12/2021

ANC - Confimi: l'Esterometro trimestrale sopravvive fino a giugno

ANC - Confimi: l'Esterometro trimestrale sopravvive fino a giugno

Sospiro di sollievo a tempo determinato.

È questo il sentimento, misto incredulità, per l'assoluta maggioranza degli operatori che, per l'intanto, potranno confidare anche per il primo semestre 2022 negli attuali termini trimestrali di trasmissione dei dati delle operazioni da/verso controparti non residenti. L'ha deciso il Senato, in seno alla legge di conversione del collegato fisco lavoro (art. 5, comma 14-bis, D.L. 146/2021), rinviando l'applicazione delle novità che l'Amministrazione finanziaria, in completa gestione autoreferenziale, aveva, invece, pianificato un anno fa con la legge di bilancio 2021 (comma 1103 dell'art. 1 della L. 178/2020 modificativo dell'art. 1, comma 3-bis, del d.Lgs 127/2015).
Salvo sorprese il collegato concluderà, senza modifiche, il cammino in seconda lettura alla Camera dei deputati e pertanto, se in legge di Bilancio o altri provvedimenti d'urgenza non farà capolino l'ennesimo intervento a gamba tesa di Agenzia Entrate e Ministero, gli operatori potranno considerare rinviate dal 1° luglio 2022 le criticità che sarebbero entrate in vigore già per le operazioni effettuate dal prossimo 1° gennaio. Novità che, lato contribuente, rappresentano tutt'altro che una semplificazione (così sarebbero definite nella relazione tecnica, ndr), giacché gli operatori dovrebbero gestire: (i) l'invio a flusso continuo (stessi termini della fatturazione) dei dati delle operazioni attive; (ii) almeno 12 scadenze (invece delle 4 trimestrali) per l'invio dei dati delle operazioni passive, praticamente entro gli stessi termini previsti per l'applicazione del reverse charge (più precisamente "entro il quindicesimo giorno delle mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione").

Nodo acquisti da non residenti.

È il principale (anche se non l'unico) nodo critico. Come già sostenuto da ANC e Confimi Industria (vedi comunicato e nota tecnica del 4/10/2021 in materia di precompilate Iva 2021-2022) il punto legato alle criticità delle misure in analisi non è tanto il metodo informatico di trasmissione dei dati (singoli TD17, TD18 o TD19 oppure spedizioni trimestrali raggruppate alla "vecchia" maniera) quanto il fatto di doverlo gestire entro la scadenza del 15 del mese successivo. L'uso dei singoli documenti XML, operativamente, potrebbe anche rappresentare una semplificazione (si pensi all'ipotesi in cui il proprio software gestionale consenta all'operatore di annotare nei registri vendite/acquisti l'acquisto effettuato e generare automaticamente un XML da inviare nell'istante al SdI) ma è la scadenza imposta ad essere inadeguata per la assoluta maggioranza degli operatori amministrativi (di studi e imprese) che, al netto della miriade di adempimenti in scadenza a metà mese, entro il giorno 15 spesso non hanno nemmeno conoscenza del fatto da comunicare (si pensi al noto "incubo" legato alla gestione degli acquisti effettuati dal contribuente tramite internet ed intercettati dagli estratti conto delle carte di credito consultabili solo ben oltre la data citata).

L'insensibilità.

Quello dell'insensibilità dell'Amministrazione finanziaria circa le dinamiche gestionali concrete degli operatori non è una novità se solo si ricorda (rimanendo giusto a tema) come dai lavori preparatori alla legge di bilancio 2018 (quella che ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica dal 2019) l'adempimento venisse proposto addirittura entro il 5 del mese successivo (sì, avete letto bene: è scritto nell'art. 77 del "bollinato" della citata legge di bilancio 2018 - AS2960, ndr).
Insensibilità, cosa ancora più grave, che sotterra la volontà stessa del Parlamento se solo si pensa che la stretta nei termini di trasmissione introdotta dalla scorsa legge di bilancio (ribadita dall'AdE con il recente provvedimento 28/10/2021 n. 293384 di aggiornamento delle specifiche tecniche) spazzerà via il termine trimestrale (entro la fine del mese successivo) fortemente voluto con un emendamento bipartisan (16.4, 16.23, 16.21 e 58.2 rispettivamente in quota LEGA, FIBP-UDC, PD e M5S) approvato dalla Commissione Finanze della Camera nella sessione notturna di domenica 1° dicembre 2019 al DDL C.2220 di conversione del decreto fiscale, in vigore dal 25/12/2019 (comma 1-bis dell'art. 16 del D.L. n. 124/2019).

Invito alla Commissione di vigilanza sull'Anagrafe tributaria. 

Vanno ringraziati, ovviamente, tutti i Senatori delle Commissioni Finanze e Lavoro per gli emendamenti, ancora una volta bipartisan (emendamenti 5.78, 5.79, 5.80, 5.82 e 5.0.29 rispettivamente in quota PD, IV-PSI, FdI, FIBP-UDC, M5S) che nel corso delle audizioni al D.L. 146 (AS 2446) hanno accolto le segnalazioni di ANC e Confimi Industria sulle criticità legate al superamento dei termini trimestrali introducendo quello che, per il momento, è, probabilmente, il massimo ottenibile ovvero un mero rinvio di 6 mesi (em. 5.82).
Va ribadito che è di tutta evidenza, tuttavia, che la "forzatura" che l'Amministrazione finanziaria vuole imporre non è dettata dalla volontà di semplificare la vita ai contribuenti: se così fosse lascerebbe agli stessi libertà di scelta su metodo e, soprattutto, tempistica (immediata o trimestrale). A tal riguardo basti osservare che - lato metodologia - nessun intervento normativo sarebbe stato necessario sulla norma primaria (art. 1, comma 3-bis, d.Lgs 127/2015) se non per ottenere un forzato "avvallo politico" mirato ad azzerare la tempistica trimestrale decisa dal Parlamento a dicembre 2019; le specifiche tecniche, infatti, già prevedevano l'uso facoltativo delle classi documentali della fatturazione elettronica tanto per gli acquisti da non residenti (TD17, TD18, TD19 e TD20 in vigore dal 01/10/2020) quanto per le operazioni attive (TD01 fin dal 2019 e TD24, dal 01/10/2020).
Il motivo, quindi, lo confessa la relazione stessa al DDL Bilancio 2021, va ricondotto al fatto che la novità in analisi "consente all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei documenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127" ovvero delle c.d. bozze delle "precompilate" Iva (registri e, previa eventuale convalida dei contribuenti, LiPe, F24 e DAI). In altri termini l'insensibilità dell'Amministrazione finanziaria è dettata dall'ambizione di voler a tutti i costi raggiungere semplificazioni (di facciata) che non interessano praticamente nessuno (si consideri, peraltro, il copioso elenco di esclusi contenuto nel provvedimento AdE 8/7/2021 n. 183994) ma che riescono, indistintamente, a complicare la vita a tutti (esclusi e non). Semplificazioni che l'Italia ha già venduto come "servizi supplementari ai contribuenti" alla Commissione europea in seno all'istruttoria (senza contraddittorio con i portatori d'interesse sulle valutazioni d'impatto, ndr) che concederà al bel Paese la possibilità di mantenere l'obbligo della fatturazione elettronica (nessuno avrebbe auspicato il contrario) anche per il prossimo triennio: lo si apprende (ed era scontato) dalla proposta della Commissione Europea COM (2021) 681 final del 5/11/2021 che a breve sarà formalizzata nella decisione di esecuzione del Consiglio.
A giudizio di ANC e Confimi Industria è invece fuori dubbio che il numero dei fruitori delle suddette precompilate (servizio sperimentale facoltativo, ricordiamolo) si potrà contare sulle dita; numeri lontani anni luce dai paventati 2 milioni di potenziali interessati di cui parla il comunicato AdE del 13 settembre 2021.
Ben venga quindi il rinvio di 6 mesi affinché, questo l'auspicio, la Commissione parlamentare per l'Anagrafe tributaria voglia verificare quanti contribuenti hanno effettivamente validato lo scorso 31 ottobre - previa modifica e integrazione - le bozze dei registri del 3° trimestre 2021 (primo appuntamento) e quanti lo faranno per prossimi 2 appuntamenti (31 gennaio e 31 maggio). L'indagine potrà portare alle dovute conclusioni reintroducendo a regime, se come riteniamo sarà confermato quanto risulta dal sentiment diffuso degli operatori, termini trimestrali a favore di tutti coloro a cui le precompilate (queste precompilate) semplicemente non interessano.

Forfettari ed esterometro.

Fino al 31 dicembre 2021 l'Italia non può introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in franchigia. Lo vieta l'autorizzazione in scadenza a fine anno (decisione di esecuzione (UE) 2018/593) ma è già noto (COM, cit) che l'Unione europea autorizzerà l'Italia a prorogare l'obbligo di fatturazione elettronica nel rapporto fra non residenti rimuovendo il precedente divieto di estenderlo ai soggetti in franchigia. È per tutti già scontato, quindi, che le prossime mosse (questione di giorni) saranno quelle di rimuovere dalla norma nazionale (art. 1, comma 3, del d.Lgs 127/2015) l'esclusione dall'obbligo della FE per forfettari e minimi (platea salita - dato 2019 - a circa 1,7 milioni di partite Iva); tutte da decifrare, però, le intenzioni sull'esterometro per questi soggetti giacché - senza una esclusione esplicita - l'obbligo di FE determinerebbe automaticamente l'obbligo anche dell'esterometro (come avviene per tutti gli altri obbligati).

I limiti dell'autorizzazione UE. 

Confermato il divieto di imporre il formato elettronico ai soggetti non stabiliti, la suddetta autorizzazione confermerà (in deroga all'articolo 232 della direttiva) l'uso della fatturazione elettronica senza l'accordo con il destinatario. A tal proposito è il caso di osservare che l'articolo 224 della direttiva - che non gode, invece, di deroghe autorizzate - prevede che le fatture possono essere compilate dal destinatario purché ogni fattura sia oggetto di un'accettazione da parte del fornitore. Da ciò l'opportunità di chiarire (normativamente viste le tesi notoriamente restrittive dell'AdE che negano di poter agevolmente invocare la natura di violazione meramente formale ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del d.Lgs 472/97) che in mancanza di detto accordo l'invio tardivo del flusso elettronico TD17, TD18 e TD19 non potrà mai essere sintomatico di violazioni sostanziali ex articolo 6 del D.Lgs 471/97 (omessa/tardiva fatturazione/autofatturazione), così come andrebbe esclusa l'applicazione di quelle formali dell'articolo 1, comma 2-quater, del medesimo decreto (2 euro per fattura nel limite di € 400 mensili) laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva di riferimento; diversamente significherebbe che con l'uso delle nuove specifiche (su operazioni passive e attive) l'Italia mira ad aggirare, in modo surrettizio, i limiti dell'autorizzazione che, nei relativi considerando, confermerà altresì come la stessa "non dovrebbe incidere sul diritto del consumatore di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie".

Le potenzialità. 

In conclusione, le potenzialità della fatturazione elettronica non sono in discussione. Il sistema va migliorato ma con il confronto dei contribuenti e di chi li rappresenta; solo così Agenzia delle entrate e Mef potranno togliersi delle soddisfazioni condivise di fronte ad un lavoro immenso - va riconosciuto - senza dover "paventare" stime ipotetiche sui risultati in termini di lotta all'evasione (quali appaiono quelle fornite lo scorso 31 marzo alla Commissione Europea come emerge dal documento retro citato) o rappresentare semplificazioni autoreferenziali.
Fra i miglioramenti plausibili, già portanti all'attenzione di MEF e AdE: (i) la possibilità di superare con la fatturazione elettronica l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat (basta decidere come implementare la compilazione degli "altri dati gestionali" per le informazioni di interesse dell'Istat), (ii) di superare gli adempimenti in materia di integrazione delle fatture interne in materia di reverse charge TD16 (basta renderlo gestionalmente simile, visto che non lo si vuole eliminare, allo split payment), di (iii) introdurre l'upload di fatture elettroniche XML (che molti contribuenti stanno emettendo nonostante l'esonero anche al fine di scongiurare l'esterometro) o di altri dati aggregati ai fini della compilazione delle dichiarazioni trimestrali in regime speciale OSS per l'e-commerce. Infine, non da ultimo, (iv) l'opportunità di favorire fra gli operatori B2B il rispetto dei termini di pagamento attraverso una procedura che, in fatturazione elettronica, consenta al fornitore che riceve l'insoluto di attivare una variazione (con verifiche mirate) ex articolo 26 che obblighino il cessionario/committente a riversare l'Iva detratta ma non pagata al fornitore e (v) l'opportunità di dare attuazione su scala nazionale al baratto finanziario fra crediti e debiti risultanti dalla fatturazione elettronica (la norma c'è, da un anno, mancano solo i provvedimenti attuativi).
Di tutto questo, ma anche di Manovra e Riforma Fiscale Confimi Industria e ANC parleranno con le forze politiche e del Governo martedì 14 dicembre in occasione dell'evento nazionale dedicato alla presentazione del "Manifesto per la Politica" scritto a quattro mani da imprese e professionisti.
L'appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook della Web Tv ANC  https://www.facebook.com/ANC-Webtv-106072559555086/ 

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Fisco passo per passo 27/01/2023
Telefisco 2023: LIPE e dichiarazioni - niente esterometro per le cessioni intracomunitarie in conto proprio
Uno dei chiarimenti forniti nel corso di Telefisco 2023 ha riguardato l'inclusione o meno nell'esterometro delle c.d. "cessioni intracomunitarie assimilate", vale a dire i trasferimenti di beni in un altro Stato per esigenze delle imprese.
Fisco passo per passo 01/12/2022
Buoni corrispettivo multiuso – Irrilevanza dell'acquisto ai fini del c.d. ''esterometro''
Con la risposta a interpello 579 del 30/11/2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’acquisto di buoni multiuso da soggetti non residenti in Italia non deve confluire nel c.d. esterometro, trattandosi di un acquisto che non configura né una cessione di beni né una prestazione di servizi. La società istante opera nel settore del welfare aziendale e riceve frequentemente fatture da fornitori esteri relative ad acquisti qualificabili come ''buoni corrispettivi multiuso'' (articolo 6-quater Dpr n. 633/1972), quali cofanetti regalo (smart box), che vengono poi rivenduti, sulla base di un mandato senza rappresentanza, ai clienti che hanno attivato piani di welfare aziendale per i propri dipendenti.
Fisco passo per passo 26/07/2022
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Fisco passo per passo 18/07/2022
Niente esterometro per l'attività istituzionale delle PA
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Fisco passo per passo 14/07/2022
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Con la CM 26/E del 13/07/2022 (pubblicata in tarda serata), l'Agenzia delle Entrate ha fornito i tanto attesi chiarimenti relativi alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro), alla luce delle recenti novità normative. I chiarimenti sono forniti in risposta ai quesiti pià frequenti.
Fisco passo per passo 02/07/2022
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ANC – CONFIMI INDUSTRIA Nota congiunta AUDIZIONI DL 73 (SEMPLIFICAZIONI). SERVE PROROGA ESTEROMETRO Misure tutte apprezzabili, ma le urgenze sono altre Roma, 01/07/2022.
Fisco passo per passo 17/06/2022
DL Semplificazioni fiscali - modifica della disciplina in materia di esterometro
L'art. 12 del DL Semplificazioni fiscali intervenendo sull’art. 1 c. 3-bis del DLgs. 127/2015, modifica l'ambito applicativo dell'esterometro. In particolare, si prevede che saranno escluse dall’obbligo comunicativo, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica via SdI, anche quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72.
Notizie Flash 31/05/2022
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ANC – CONFIMI INDUSTRIA Nota congiunta NUOVO ESTEROMETRO, TEMPISTICA INADEGUATA L’87 degli operatori dichiara che non sarà in grado di rispettare i nuovi termini Roma, 31/05/2022. Le precompilate Iva sperimentali sono considerate utili, al momento, da meno del 2 degli operatori mentre le scadenze del nuovo esterometro, al debutto fra un mese, nella gestione degli acquisti da non residenti, saranno problematiche per l’87 degli operatori.
Notizie Flash 29/04/2022
NUOVE REGOLE ESTEROMETRO DAL 1 LUGLIO 2022 SONDAGGIO ANC E CONFIMI INDUSTRIA
L’Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria promuovono l’iniziativa di un sondaggio per raccogliere il sentiment dagli operatori su difficoltà e/o gradimento delle nuove modalità di gestione dell’esterometro che saranno obbligatorie per le operazioni effettuate dal 1 luglio 2022, attraverso l’uso dei flussi singoli della fatturazione elettronica. Tale decorrenza dal prossimo 1 luglio (anziché dal 1 gennaio 2022) è frutto del positivo epilogo delle sollecitazioni proprio delle due associazioni ANC e Confimi, da sempre attente al tema, in seno all’audizione al collegato fisco lavoro dello scorso novembre.
Fisco passo per passo 18/01/2022
Esterometro IV trimestre 2021 entro il 31/01/2022
Entro il 31/01/2022 va presentato l’esterometro relativo al IV trimestre 2021. La Legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 1103, L. n. 178/2020) ha modificato le modalità di trasmissione dei dati delle operazioni effettuate con controparti non stabilite ai fini Iva in Italia (cd. esterometro), con utilizzo del canale di trasmissione SDI, adottando le modalità telematiche già previste per le fatture elettroniche (dal Provv. 30/04/2018, come modificato, per ultimo, dal Provv. 28/11/2021).
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Fisco passo per passo 01/11/2021
Definite le nuove regole tecniche che sostituiscono l’esterometro
Con il provvedimento n. 293384 del 28 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche a decorrere dal 1 gennaio 2022 al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, definendo così le nuove regole tecniche che sostituiscono l’esterometro. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, ha stabilito, tra le altre, le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere, il cd. esterometro.
Fisco passo per passo 29/01/2021
Telefisco 2021 - Per l'esterometro del IV trimestre 2020 valgono i vecchi codici natura
Nel corso di Telefisco 2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro), riferita al quarto trimestre 2020, può essere effettuata avvalendosi ancora del formato XML valido sino al 2020 e, in particolare, dei relativi codici natura. L’art. 16, co. 1-bis, D.L. 124/2019 (c.d. collegato alla legge di bilancio 2020), introdotto dalla legge di conversione: ha modificato i termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (cd.
Fisco passo per passo 26/11/2020
Esterometro e fatture elettroniche - le indicazioni dell'Agenzia
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro. Il manuale specifica, tra l'altro, il corretto utilizzo dei codici del campo Tipo Documento e del campo Natura, introdotti nel nuovo tracciato delle e-fatture, facoltativo dal 1 ottobre 2020, ma che dovrà essere adoperato obbligatoriamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2021.
Fisco passo per passo 25/11/2020
Esterometro e fatture elettroniche - pubblicata la nuova guida dell'Agenza
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro. Il manuale specifica, tra l'altro, il corretto utilizzo dei codici del campo Tipo Documento e del campo Natura, introdotti nel nuovo tracciato delle e-fatture, facoltativo dal 1 ottobre 2020, ma che dovrà essere adoperato obbligatoriamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2021.
Fisco passo per passo 30/06/2020
Esterometro I trimestre 2020:oggi la scadenza
L’art. 16, co. 1-bis, D.L. 124/2019 (c.d. collegato alla legge di bilancio 2020), introdotto dalla legge di conversione: ha modificato i termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (cd. "esterometro") prevedendo che, la trasmissione telematica dei dati in parola debba avvenire, con cadenza trimestrale cioè entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento e non più entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento dove per periodo di riferimento si intende quello di emissione del documento (operazioni attive) o di registrazione della fattura, con riferimento alla data di liquidazione dell’Iva a credito (operazioni passive).
Fisco passo per passo 15/06/2020
Esterometro I trimestre 2020: scadenza fissata al 30/06/2020
L’art. 16, co. 1-bis, D.L. 124/2019 (c.d. collegato alla legge di bilancio 2020), introdotto dalla legge di conversione: ha modificato i termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (cd. "esterometro") prevedendo che, la trasmissione telematica dei dati in parola debba avvenire, con cadenza trimestrale cioè entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento e non più entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento dove per periodo di riferimento si intende quello di emissione del documento (operazioni attive) o di registrazione della fattura, con riferimento alla data di liquidazione dell’Iva a credito (operazioni passive).
Fisco passo per passo 13/03/2020
Nell'esterometro anche le commissioni di pagamento esenti IVA
Con la risposta a interpello n. 91/2020, relativamente: alla necessità di inserire nell'esterometro le operazioni esenti IVA, rese da soggetti non stabiliti in Italia nei confronti di soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato nel caso di specie si tratta di una società del Regno Unito che: fornisce un servizio per effettuare rtransazioni elettroniche, documentando l’operazione mediante fattura e addebitando una fee o tassa di servizio tale servizio è acquistato da una società stabilita in Italia al fine di gestire i pagamenti elettronici ricevuti, in luogo dell’utilizzo di un POS (i cui costi di gestioni risulterebbero più elevati). In riferimento a tale caso, l'Agenzia: considerato che tale servizio è equiparabile alle prestazioni di servizi di pagamento esenti IVA di cui all’art. 135, par. 1, lett. d) della direttiva 112/2006/Ce, che comprende le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti. e che, con riferimento alla normativa interna, risulta applicabile l'esenzione relativa ai pagamenti ex art. 10 c. 1 n. 1) del DPR 633/72 precisa che tale operazione: in via generale: va indicata nel c.d. esterometro, riferendosi tale adempimento per tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato ai dati delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato in deroga: non andrà inclusa nell'esterometro, ove il committente nazionale (CM 14/2019): documenti l’acquisto in reverse charge emettendo autofattura in formato elettronico procedendo alla trasmissione di tale fattura allo SDI Tale operazione di acquisto comporterà: la registrazione del documento ricevuto sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite trattandosi di operazione territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia (art. 7-ter del DPR 633/72) assoggettata al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17 c. 2 del DPR 633/72.
Fisco passo per passo 29/01/2020
Esterometro di novembre e dicembre 2019 entro il 31/01/2020
Entro il prossimo 31/01/2020 alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso del forum tenuto con la stampa specializzata si potrà procedere all'invio dell'esterometro relativo ai mesi di novembre e dicembre 2019 considerato che la modifica da mensile a trimestrale dell'invio dell'esterometro (prevista dal DL 124/2019) è efficace già per il modello di novembre 2019 il quale quindi potrà essere inviato, assieme a quello di dicembre 2019, entro il 31 gennaio 2020. MODIFICHE DEL COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 L’art. 16, co. 1-bis, D.L. 124/2019 (c.d. collegato alla legge di bilancio 2020), introdotto dalla legge di conversione: ha modificato i termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (cd.
Fisco passo per passo 16/01/2020
Esterometro di novembre 2019 entro il 31/01/2020
Nel corso del forum tenuto con la stampa specializzata l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: la modifica da mensile a trimestrale dell'invio dell'esterometro è efficace già per il modello di novembre 2019 il quale quindi potrà essere inviato, assieme a quello di dicembre 2019, entro il 31 gennaio 2020 (e non più, come previsto con la precedente norma, entro il 31 dicembre 2019). Modifiche del collegato alla legge di bilancio 2020 L’art. 16, co. 1-bis, D.L. 124/2019 (c.d. collegato alla legge di bilancio 2020), introdotto dalla legge di conversione: ha modificato i termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (cd.