c. 451 – 458 - AGEVOLAZIONI FISCALI SISMA |
Si dispone l’esenzione per l'anno 2022 dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, ristorando i comuni interessati per le mancate entrate. |
c. 527 - IVA AGEVOLATA PER LA CESSIONE DI BOVINI E SUINI |
Si estende al estende al 2022 l’innalzamento della percentuale massima di compensazione IVA, fissata in misura non superiore al 9,5%, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina. |
c. 622 – 624 - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI E DEL RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI |
Si apportano modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel DL 104/2020 (cd. decreto Agosto). In primo luogo, vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d’impresa. Sono fissate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. In deroga a tale introdotta disposizione, la deduzione può essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un’imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 12 al 16 per cento) secondo l’importo del valore risultante dalla rivalutazione. In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente che regolano l’efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti. Si consente infine, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive. |
c. 625 – CONTRIBUTO UNIFICATO OMESSO |
Si interviene sull’art. 208 del TU spese di giustizia, relativo all’ufficio competente al recupero del credito, per colmare una lacuna normativa che attualmente non consente di attivare la procedura di recupero del contributo unificato quando la Corte di cassazione non possa avvalersi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato. Per ovviare a questa lacuna, si individua, in tutte le ipotesi residuali, l’ufficio competente al recupero delle spese di giustizia nell’ufficio presso la Corte d’appello di Roma. Per quanto riguarda, più in generale, il tema del contributo unificato, si ricorda che nel corso dell’esame al Senato è stata soppressa una disposizione del d.d.l. bilancio che modificava l’art. 16 del TU, per escludere che il personale di cancelleria potesse iscrivere a ruolo le cause civili, amministrative e tributarie quando il pagamento del contributo unificato fosse stato omesso o fosse stato parziale. |