Con la risposta a interpello n. 346 del 27/06/2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul perimetro applicativo dell'art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973, con particolare riferimento ai "contratti" che danno luogo all’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni.
Si chiarisce che:
- ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni, l'elencazione dei rapporti contenuta nella norma è da considerarsi tassativa: restano;
- quindi, assoggettate alla ritenuta solo le provvigioni comunque denominate percepite dai commissionari, dagli agenti, dai mediatori, dai rappresentanti di commercio e dai procacciatori d'affari per le attività da questi poste in essere;
- laddove dallo schema convenzionale non emergano gli elementi tipici caratterizzanti le attività elencate dall'art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973 sui compensi che saranno erogati non si applica la ritenuta d'acconto.