Con la risposta n. 525 del 26/10/2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rinuncia, a titolo gratuito da parte del coniuge superstite, al diritto di abitazione sull’immobile ereditato al 50%, sul quale sono stati applicati i benefici “prima casa”, costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni. Inoltre, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura proporzionale dell'1 e del 2%.