È soggetto a tassazione separata l’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di divorzio e relativo ad arretrati versati in unica soluzione. Va esclusa, infatti, la possibilità di scegliere l’anno di imposta dove far gravare il peso dei proventi.
Lo ha affermato la Cassazione con ordinanza 3485 del 6 febbraio 2021, con cui ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.