Con la risposta a interpello 240 del 06/03/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla qualificazione tra le “sopravvenienze attive” dei proventi derivanti da insussistenza di passività.
LA NORMATIVA - ART. 88, C. 1, TUIR Qualifica come sopravvenienze attive imponibili i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
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I REQUISITI
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