Con la risposta a interpello 264 del 21/03/2023, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso della corretta rilevazione in bilancio della sopravvenienza attiva derivate dallo stralcio di un debito a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione francese.
Nel dettaglio, la società istante ha:
- a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione francese intervenuta nei primi mesi del 2020;
- rilevato nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (redatto secondo i principi contabili ITA GAAP) la sopravvenienza attiva derivante dallo stralcio del debito corrispondente agli acconti pagati dal Ministero della Difesa.
In relazione a tale fattispecie, si pone il dubbio relativo alla rilevanza IRES e IRAP per il periodo d’imposta 2019 della sopravvenienza attiva correlata allo stralcio dei debiti rilevata nel bilancio chiuso al 31/12/2049 per effetto della sentenza della Corte di Cassazione francese.
Il dubbio interpretativo, come chiarito nell'istanza riguarda, in particolare, la rilevanza sul piano fiscale degli effetti di una sentenza depositata successivamente alla chiusura dell'esercizio, ma prima della predisposizione del bilancio.
Nel caso di specie:
- il contenzioso era stato instaurato dalla controparte al fine di ottenere la restituzione degli acconti versati alla società istante in base ad un contratto di appalto;
- nel 2007 il Tribunale arbitrale aveva dichiarato inammissibile la domanda di restituzione e la pronuncia era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Parigi;
- il contenzioso si è concluso dinanzi alla Corte di Cassazione francese, la quale, con sentenza resa nel 2019 e depositata nel 2020 (e, quindi, successivamente alla chiusura dell’esercizio, ma prima della predisposizione del bilancio), ha sancito definitivamente l’insussistenza della pretesa di restituzione.