Con la risposta a interpello 342 del 05/06/2023, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la possibilità di esercizio dell’opzione per il “nuovo patent box” ex art. 4, DL 34/2019, nel caso di:
- precedente esercizio dell’opzione per il “vecchio” patent box (art. 1, c. 37-45, L. 190/2014), con istanza di accordo preventivo (ruling) ai sensi del punto 3 Provv. 01/12/2015, n. 154278;
- senza aver beneficiato in concreto del vecchio PB. Nel caso di specie, l'Istante non ha in concreto beneficiato del Vecchio Patent Box in relazione al quinquennio 20152019 e anche – da ultimo - in relazione al periodo d’imposta 2020:
- non avendo mai indicato nelle relative dichiarazioni dei redditi alcuna deduzione a titolo di Patent Box nei Modelli Unico e Irap ;
- non avendo esercitato l'opzione per il regime di autoliquidazione previsto dall'art. 4 del D.L. n. 34/2019.