Con la risposta a interpello 378 dell'11/07/2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cartolarizzazione di un prestito rappresenta una cessione del credito e, di conseguenza, non comporta per il mutuatario alcuna variazione dei termini e delle condizioni stabilite in sede di accensione del mutuo. In caso di finanziamento agevolato a un dipendente, quindi, resta applicabile l'articolo 51, comma 4, lettera b) del Tuir.