Sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto
L’art.1 della L.742/69 dispone che, salvo i casi espressamente indicati, i termini dei procedimenti della giustizia civile, amministrativa e tributaria sono sospesi nel periodo che va dal 1° al 31 agosto (cd. “sospensione feriale”) di ciascun anno.
Nota: fino al 2014 detto periodo era fissato dal 1/08 al 15/09 di ogni anno; dal 2015, invece, lo stesso ha una durata di 31 giorni, con conseguente anticipazione delle scadenze connesse agli adempimenti.