ll versamento del contributo di solidarietà temporaneo a carico di determinati soggetti operanti nel settore energetico, previsto dall’art. 1, co. da 115 a 119, della legge di Bilancio 2023 a seguito dello straordinario aumento dei prezzi dell’energia, ordinariamente previsto entro il 30/06/2023 (6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta 2022) anche per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare:
- per effetto dell’art. 4 del D.L. n. 98/2023 (pubblicato in G.U. n. 175 del 28/07/2023).
- potrà essere versato entro il 30/11/2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, “per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge n. 197 del 2022, e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate”.