L’art. 1, c. 100, Legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) riconosce all’agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l’acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l’attività di riscossione.
Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.