L'art. 1, c. 45, Legge di bilancio 2023 con l’abrogazione dei n. 1-quinquie e 1-sexies, della Tabella A, parte II-bis, DPR 633/1972, si prevede:
- l’eliminazione dell’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per:
- i prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali;
- nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini;
- con la conseguente reintroduzione dell’aliquota IVA del 10% (introduzione/modifica n. 65, 114 e 114.1 alla tabella A, parte terza, DPR 633/1972).
Si prevede, inoltre, l’applicazione dell’aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch’essa precedentemente fissata al 5% dalla legge di bilancio per il 2023. Ne consegue che:
- l’aliquota IVA per i pannolini per bambini passa dal 5% al 10%;
- mentre l’IVA per i seggiolini per bambini da installare sugli autoveicoli vengono assoggettati all’aliquota ordinaria del 22%.