Per l'amministratore di condominio scatta l'obbligo al pagamento dell'Iva soltanto nel caso in cui sia organizzato con una vera e propria struttura. È esente quando la prestazione è personale o comunque svolta con occasionalità.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con ordinanza 756 del 9 gennaio 2024, ha respinto il ricorso di un amministratore che gestiva in modo professionale quattro condomini.