Fisco passo per passo 05/04/2024Bonus investimenti 4.0 - la decorrenza dei "nuovi" obblighi comunicativiL’art. 6 del DL n. 39/2024 ha introdotto un nuovo obbligo comunicativo per quanto attiene i bonus introdotti per la transizione 4.0 delle imprese. In particolare viene introdotto l’obbligo di una comunicazione preventiva, che riguarda: sia il bonus investimenti 4.0 (di cui ai commi da 1057-bis a 1058-ter della L. n. 178/2020) che il credito d'imposta per le attività di R&S (Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'art. 1, commi 200, 201 e 202, della L. n. 160/2019).
Fisco passo per passo 02/04/2024Bonus Investimenti 4.0 e R&S - La nuova Comunicazione PreventivaL’art. 6 del DL n. 39/2024 ha introdotto un nuovo obbligo comunicativo per quanto attiene i bonus introdotti per la transizione 4.0 delle imprese. In particolare viene introdotto l’obbligo di una comunicazione preventiva, che riguarda: sia il bonus investimenti 4.0 (di cui ai commi da 1057-bis a 1058-ter della L. n. 178/2020) che il credito d'imposta per le attività di R&S (Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'art. 1, commi 200, 201 e 202, della L. n. 160/2019).
Fisco passo per passo 28/03/2024Schema DL 26/03/2024 - bonus investimenti 4.0 e credito R&S - nuova comunicazione preventiva per la fruizioneLo schema di DL approvato nel CDM del 26/03/2024 introduce una comunicazione preventiva ai fini del monitoraggio del credito d’imposta per investimenti 4.0 e dei crediti d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione. In particolare, la nuova disposizione riguarda: i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1 commi da 1057-bis a 1058-ter della L. 178/2020; i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1 commi 200, 201 e 202 della L. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies.
Fisco passo per passo 06/02/2024Bonus pubblicità 2023 - ultima chance per la confermaEntro il prossimo 09/02/2024 le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che nel 2023 hanno prenotato il bonus pubblicità, devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente effettuati. La dichiarazione deve essere presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, con le seguenti modalità: direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario.
Fisco passo per passo 10/01/2024Bonus pubblicità 2023 - conferma entro il 09/02/2024Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024, le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che nel 2023 hanno prenotato il bonus pubblicità, devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente effettuati. La dichiarazione deve essere presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, con le seguenti modalità: direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario.
Quesiti26/07/2023contabilizzazione crediti tributari su sconto in fatturaBuonasera, ditta individuale che opera nel settore edile nel corso del 2022 in qualità di impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 121 co. 1 lettera a) del d.l. 34/2020 ha applicato ai suoi committenti lo sconto sul corrispettivo in fattura, finalizzato esclusivamente alla cessione a terzi (no compensazione con propri debiti tributari). Considerato che in base alla Comunicazione OIC paragrafo 13 è fatto obbligo di quantificare il credito d’imposta sulla base del suo valore di mercato (questo vale per tutti), la ditta ha contabilizzato i ricavi sulla base del valore nominale, vale a dire che: - a fronte dello sconto del 50 il ricavo è stato contabilizzato a 50 e così pure il credito d’imposta, senza tenere conto che il valore di mercato portava a contabilizzare 40 (50 x 80); - a fronte dello sconto del 110 il ricavo è stato contabilizzato a 100 e così pure il credito d’imposta, senza tenere conto che il valore di mercato portava a contabilizzare 102 (110 x 92).