Con la risposta a interpello 78 del 22/03/2024 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contratto stipulato per l’acquisto del marchio, che prevede una condizione sospensiva dell'efficacia del trasferimento dello stesso rappresentata dal pagamento del saldo del prezzo da parte dell'acquirente entro una certa data (nel caso in esame, il 2030) realizza gli effetti giuridici propri della vendita con riserva della proprietà (articolo 1523 cc) e paga il Registro proporzionale.