L'art. 7, c. 4, DL 39/2024 post conversione (L 67/2024 in GU del 28/05/2024) ha disposto un’ulteriore estensione dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, di aiuti di stato Covid-19 che sono conferiti in via automatica ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati.
Il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è stato istituito dall’art.52 della L. n. 234/2012, integralmente sostituito dall’arti. 14, c. 1, lett. b) della L. 115/2015 e modificato dall’articolo 6, comma 6 del DL n. 244/2016 (L. n. 19/2017).
La finalità del Registro è quella di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale.
A questo scopo, i soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti di Stato sono tenuti a trasmettere le informazioni previste dalla disciplina alla banca dati istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy dall’articolo 14 della legge n. 57/2011, che assume contestualmente la denominazione di Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Il Registro costituisce quindi l’evoluzione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni. Per quanto riguarda le informazioni da inserire nel Registro, la norma istitutiva dispone che si tratta di tutti gli aiuti di Stato di cui all’articolo 107 TFUE, soggetti o meno all’obbligo di notifica preventiva, dunque ivi inclusi gli aiuti in esenzione dalla notifica e gli aiuti di importanza minore c.d. de minimis. Gli aiuti di Stato oggetto di registrazione includono quelli per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico relativi a servizi di interesse economico generale. Il Registro include inoltre l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero.