L’utilizzabilità dei crediti Inps emergenti dal quadro RR del mod. Redditi PF 2024 va analizzata alla luce delle recenti modifiche normative in materia di compensazione dei crediti previdenziali.
Il riferimento è alle modifiche della Legge di Bilancio 2024 (art. 1, co. da 94 a 98, L. 213/2023) che, a decorrere dal 1/07/2024 (v. RF 090/2024):
- con integrazione del co. 49-bis dell’art. 37, DL n. 223/2006: ai fini dell’utilizzo dei crediti in compensazione tramite mod. F24, ha esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate anche ai crediti INPS/INAIL (escludendo la possibilità di utilizzare l’Internet banking)
- con inserimento del co. 49-quinquies dell’art. 37, DL n. 223/2006 (come successivamente modificato dal decreto “Salva Conti”): ha introdotto il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di importo complessivo superiore a €. 100.000
- con inserimento del co. 1-bis all'art. 17 del D.lgs 241/97, che disciplina le compensazioni dei crediti nel mod. F24, ha introdotto particolari tempistiche per l'utilizzazione dei crediti risultanti tra, l'altro, dal mod. Redditi PF (quadro RR).