La Corte Costituzionale nella Sentenza n. 121/2024 del 05/07/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 144 del DPR 115/2002 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese e l’illegittimità costituzionale dell’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella dichiara parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata.