Non è cambiata la posizione del MEF rispetto alle sollecitazione (numerose) da parte dei Commercialisti di concedere una proroga del termine di adesione al CPB.
Si ricorda, infatti che il Viceministro all’Economia, Maurizio Leo, in risposta alle richieste dei commercialisti - che a più riprese hanno richiesto la proroga del termine di adesione al CPB (fissato al 31/10/2024) - ha evidenziato come non sia possibile concedere tale proroga (rispetto al termine del 31/10/2024) per l'adesione al CPB, considerata la necessità di concentrarsi sull'iter di approvazione della Legge di bilancio 2025 (il DDL di bilancio 2025 è stato approvato nel CDM del 15/10/2024).
Tale decisione non è stata ben accolta da alcune associazioni di Commercialisti (Anc, Andoc, Fiddoc e Unico) che, in segno di protesta, hanno proclamato uno sciopero: astensione dalle ore 24 del 30 ottobre 2024 alle ore 24 del 7 novembre 2024 (non per tutti gli adempimenti).
Le recenti novità normative
Le richieste dei commercialisti non sono certo prive di fondamento. Infatti, nell’iter di conversione del DL 113/2024 (conv. in L. 143/2024 e pubb. in GU dell’08/10/2024), con l'introduzione del nuovo articolo 2-quater, si dà la possibilità ai soggetti:
di adottare una particolare tipo di ravvedimento cd. "speciale", versando un’imposta sostitutiva di Irpef/Ires, relative addizionali ed Irap.
In sostanza, entro il termine del 31/10/2024 i soggetti interessati dovranno scegliere se aderire o meno al CPB, da cui ne conseguirà la possibilità o meno di fruire del c.d. “ravvedimento speciale”.
Le richieste del CNDCEC
Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con una Nota indirizzata all'Agenzia delle Entrate, ha richiesto, con fondate motivazioni (numerosissime segnalazioni con cui contribuenti e professionisti), la proroga della scadenza del 31 ottobre per l’adesione al Concordato preventivo biennale.
Alla base di tale richiesta vi è – come evidenziato nella nota dell’Agenzia delle Entrate - “l’insufficienza del termine del 31 ottobre” per l’accettazione della proposta e la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni, alle quali devono essere allegate dette accettazioni.
Tale termine, così ravvicinato rispetto alle recenti novità normative, non consente una corretta valutazione sulla possibilità di aderire al ravvedimento operoso speciale ex DL 113/2024.
Nella missiva inviata al CNDCEC, si evidenzia che: “Ancorché il termine per avvalersi di quest’ultima opportunità sia stato fissato dal legislatore al 31 marzo 2025 – scrive de Nuccio –, è evidente il collegamento reciproco tra concordato preventivo e ravvedimento speciale, nel senso che il CPB è il presupposto del ravvedimento che può costituire un elemento decisivo ai fini dell’adesione alla proposta concordataria”.
Un elemento dirimente, dunque, che dovrà essere valutato con attenzione dall’ampia platea di soggetti” potenzialmente interessati al CPB (quasi 5 milioni di partite IVA) e dai loro commercialisti di fiducia, chiamati a svolgere “una delicata attività di informazione e analisi preventiva dell’evoluzione del business dei loro assistiti nel biennio di validità del concordato”.
Per questo, secondo i commercialisti, sussistono tutti i presupposti per il differimento della scadenza, che “trovano conferma” non solo nei principi generali dello Statuto dei diritti del contribuente, ma anche nel DL 148/2017 (convertito dalla L. 172/2017) secondo cui “i termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate possono essere prorogati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, adottato d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione”.
Nella sua missiva, de Nuccio auspica anche che l’Amministrazione finanziaria metta a disposizione dei professionisti “strumenti volti a semplificare la raccolta e il recupero dei dati e delle informazioni dei contribuenti relativi alle annualità 2018-2023 necessari per facilitare la definizione e l’adesione al concordato preventivo biennale”.
Ciò che serve, per l’UNGDCEC, non è, quindi, solo il differimento della scadenza del 31 ottobre, ma anche una “maggiore stabilità” normativa, che permetta a contribuenti e professionisti di valutare correttamente tutti i pro e i contro di un’eventuale adesione al concordato.
La risposta del MEF
Il Viceministro all’Economia ha evidenziato che non è possibile concedere una proroga per l'adesione al CPB rispetto al termine ordinario del 31/10/2024, alla luce della necessità di concentrarsi all'avvio dell'iter di approvazione della Legge di bilancio 2025.
Il Viceministro ha ricordato come, in passato, il Governo sia andato incontro alle esigenze dei professionisti, come quando, ad esempio, “stavano arrivando 28 milioni di cartelle esattoriali nelle case dei contribuenti. Abbiamo detto: questo non si può fare, facciamo una tregua e l’abbiamo fatta”.
Gli iscritti agli Ordini dei commercialisti - sottolineano sempre le quattro sigle sindacali – “sono stati privati di un tempo congruo per poter illustrare compiutamente ai contribuenti assistiti il nuovo Cpb, a seguito anche delle recenti modifiche normative”.
E mettono in evidenza anche la necessità di controllare i dati messi a disposizione nel cassetto fiscale dall’amministrazione finanziaria per consentire il calcolo della sanatoria 2018-2022 a causa dei «numerosi errori», che sempre secondo la nota dei sindacati, sono stati «riscontrati dai colleghi».
CS Sigle sindacali Commercialisti (Anc, Andoc, Fiddoc e Unico) Oggetto: Proclamazione astensione collettiva dalle attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili
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Le Associazioni nazionali dei commercialisti ANC – ANDOC - FIDDOC – UNICO proclamano l’astensione collettiva della categoria nel rispetto del codice di autoregolamentazione che disciplina le modalità delle astensioni collettive dalle attività dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2014. L’astensione avrà ambito nazionale e la stessa è determinata dalle richieste, più volte reiterate al legislatore, di un provvedimento di proroga del termine del 31 ottobre 2024 per l’adesione da parte dei contribuenti titolari di reddito d’impresa e lavoro autonomo alla proposta di concordato preventivo biennale formulata dall’Agenzia delle Entrate.
In ordine al concordato preventivo biennale (CPB), misura introdotta dagli articoli 6 e seguenti del D. Lgs n. 13 del 2024, le scriventi Associazioni hanno denunciato, in più occasioni, l’inadeguatezza della scadenza del nuovo adempimento, ciò anche in ragione dell’incertezza che ha caratterizzato gli aspetti applicativi del provvedimento e delle correlate difficoltà per i contribuenti titolari di reddito d’impresa e lavoro autonomo di valutare adeguatamente la proposta concordataria, con la conseguente compromissione della loro facoltà di adesione consapevole al nuovo strumento di compliance.
La perdurante incertezza è altresì determinata dalle numerose modifiche che hanno riguardato il nuovo strumento del CPB, le ultime, in ordine di tempo, contenute nel Decreto Omnibus (pubblicazione in G.U. 08.10.2024), hanno introdotto sostanziali cambiamenti e hanno determinato l’urgenza, per la vasta platea dei contribuenti interessati, di essere adeguatamente informata.
La mancata proroga della scadenza del 31 ottobre 2024 per l’adesione al CPB ha determinato, quindi, grave nocumento all’attività svolta dagli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i quali sono stati privati di un tempo congruo per poter illustrare compiutamente ai contribuenti assistiti il nuovo CPB, a seguito anche delle recenti modifiche normative. La situazione è resa ulteriormente complicata dai disservizi che, ancora in queste ore, riguardano l’accesso al cassetto fiscale dei contribuenti per la necessaria consultazione dei dati dichiarativi, ai fini dell’adempimento del CPB. La proposta concordataria dell’Agenzia delle Entrate è contenuta nel modello dichiarativo dei redditi, pertanto l’astensione avrà ad oggetto la seguente attività:
Per quanto attiene alla suindicata attività, l’astensione avrà decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30 ottobre 2024 alle ore 24:00 del giorno 7 novembre 2024. |
Le regole dello sciopero
Considerato che l’attività dei commercialisti, come quella degli altri liberi professionisti, rientra tra i «servizi pubblici essenziali», eventuali scioperi devono avvenire nel rispetto delle regole dettata dalla L. 146/1990.
Quindi lo sciopero proclamato dalle quattro sigle sindacali dei commercialisti si svolgerà con le modalità previste dal Codice di autodisciplina della categoria firmato nel 2014 da tutte le sigle (Adc. Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdec e Unico), comprese quelle che non hanno aderito a questa astensione e giudicato idoneo dalla Commissione sempre dieci anni fa.
Le regole dello sciopero |
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Come precisato dal presidente ANC, Marco Cuchel, lo sciopero riguarderà solo l’invio del Modello Redditi 2024, la cui scadenza è attualmente fissata al 31/10/2024, ma gli invii dei modelli avverranno solo a partire dall’08/11/2024.