Nella GU del 21/10/2024 è stato pubblicato il DL 155/2024 (cd Collegato Fiscale) che, tra le varie misure di carattere fiscale, interviene sul neo introdotto istituto del ravvedimento speciale per le annualità 2018 – 2022.
Si premette che l’istituto disciplinato dall’art. 2-quater del DL 113/2024 richiedeva, tra l’altro, infatti l’applicazione degli ISA nelle annualità oggetto di ravvedimento.
Ne risultavano quindi esclusi anche i soggetti che non avevano presentato gli ISA per effetto di una causa di esclusione legata al COVID-19.
Per gli anni 2020, 2021 e 2022 erano state infatti introdotte cause di esclusione da ISA ad hoc, invocabili dai soggetti che, ad esempio, svolgevano attività rientranti in codici ATECO specificamente individuati o che avevano registrato una diminuzione di ricavi e compensi di almeno il 33% rispetto al periodo d’imposta 2019 (si vedano l’art. 9 del DM 30 aprile 2021, gli artt. 4 del DM 21 marzo 2022 e 8 del DM 29 aprile 2022, l’art. 8 del DM 28 aprile 2023).
All'articolo 2-quater del DL n. 113/2024 ("decreto Omnibus"), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 143/2024, sono apportate le seguenti modificazioni:
- dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui anche per una delle annualita' comprese tra il 2018 e il 2022:
- hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
- 6-ter. Per le annualita' in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) e b), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
- la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
- l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera a), l'aliquota del 12,5 per cento;
- la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
- l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera c), l'aliquota del 3,9 per cento.
- 6-quater. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, determinate con le modalita' di cui al comma precedente, sono diminuite del 30 per cento.»