L’art. 7 del DDL di Bilancio 2025 prevede una nuova modalità di quantificazione del fringe benefit imponibile per il dipendente/co.co.co. in presenza di autovettura concessa in uso promiscuo ad alimentazione elettrica.
In particolare, con modifica dell’art. 51, co. 4, lett. a), Tuir, è previsto che per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dal 1/01/2025 (non deve, dunque, trattarsi di automezzo già assegnato in passato al dipendente) il fringe benefit vada calcolato come segue:
al netto di eventuali trattenute al dipendente, da rapportare ad anno.