Con la CM 20/E del 04/11/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui metodi di individuazione della residenza fiscale, sia per le persone fisiche che per le società.
Requisiti per l’individuazione della residenza fiscale |
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Art. 2, c. 2, Tuir |
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Ante modifiche D.lgs. 20972023 |
Post modifiche D.lgs. 209/2023 |
Si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):
Le tre condizioni erano tra loro alternative, con la conseguenza che anche la sussistenza di una sola delle stesse consentiva di radicare la residenza di una persona nel territorio dello Stato |
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. |