Scatta la truffa aggravata, e non il più lieve reato d’indebita percezione di erogazioni pubbliche, quando le fatture false attestano lavori mai eseguiti per ottenere il bonus 110% o il bonus facciate non spettante. E ciò perché basta il falso documentale a indurre in errore l’amministrazione finanziaria e la prima cessione del credito d’imposta a integrare il reato, senza individuare l’ultimo cessionario che porti in compensazione il bonus e ottenga la liquidazione: ci sono già gli elementi costitutivi della truffa rappresentati dal danno alla pubblica amministrazione e dall’ingiusto profitto.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 40015 del 30 ottobre 2024 con cui ha rigettato il ricorso di alcuni indagati confermando la misura cautelare degli arresti domiciliari.