L’adesione all’istituto del ravvedimento speciale ex art. 2-quater, DL 113/2024, avviene attraverso la presentazione del modello F24 – entro il termine perentorio del 31/03/2025 - contenente l’imposta sostitutiva dovuta per le diverse annualità oggetto di regolarizzazione (annualità comprese nel quinquennio 2018 – 2022).
Ai fini del perfezionamento dell’istituto sarà necessario procedere al versamento delle somme dovute, in unica soluzione o in versamento rateale, pena la decadenza dal ravvedimento speciale e la conseguente applicazione delle ordinarie modalità di ravvedimento, ove esperibili.
Versamento tardivo: il pagamento tardivo di una rata (diversa dalla 1°):
A tal fine si ritiene che il contribuente possa operare in modo analogo a quanto avviene nell’ambito degli avvisi bonari/cartelle di pagamento (CM 17/2026):
Modalità di compilazione del modello F24
Il p.to 3 del Provvedimento definisce le modalità di comunicazione dell’opzione e di versamento.
In particolare, viene chiarito che, per l’adozione del “ravvedimento” l’opzione è esercitata
utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate.
Nessuna istanza: la volontà di aderire alla sanatoria e l’individuazione del periodo di imposta interessato
Codici tributo da utilizzare
All’atto della presentazione del modello F24 dovranno essere utilizzati i codici tributo istituiti con la RM 50/E/2024, di seguito riportati.
Codice tributo |
Descrizione |
4074 |
CPB – Soggetti persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all’art. 2-quater, DL n. 113/2024 |
4075 |
CPB - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all’art. 2-quater, DL 113/2024 |
4076 |
CPB - Imposta sostitutiva dell’Irap - Ravvedimento di cui all’art. 2-quater, DL n. 113/2024 |
Caso 1 – Contribuente che non ha aderito al CPB entro il 31/10/2024 e vorrebbe fruire dell’istituto ravvedimento speciale per tutto il quinquennio 2018 – 2022.
R. In tale fattispecie, il contribuente non potrà fruire dell’istituto del ravvedimento speciale. Si ricorda infatti che tale istituto è strettamente collegato all’adesione del CPB entro il termine perentorio del 31/10/2024. Solo chi ha aderito al CPB potrà fruire del ravvedimento speciale che è collegato al CPB. In caso di mancata adesione al CPB non si avrà alcuna chance di poter aderire al ravvedimento speciale. Ne sussistono strumenti che permettono una tardiva adesione al CPB. Infatti, trattandosi di un termine perentorio, il mancato rispetto del termine di adesione al CPB comporta l’impossibilità di accedere al ravvedimento speciale.
L’unica speranza per il contribuente in questione è quella della riapertura dei termini per l’adesione al CPB. Tuttavia, si segnala che tale possibilità è assai remota, considerato che il MEF, nella persona del Viceministro Leo, ha già affermato, in più occasioni, considerata l’urgenza di avviare l’iter parlamentare della Legge di bilancio 2025, di non poter procedere alla riapertura dei termini per l’adesione al CPB.
Ma non si capisce davvero il perché.
La nostra opinione è che il MEF dovrebbe procedere a riaprire i termini per l’adesione all’istituto. Il perché è facilmente intuibile.
Trattandosi di una opzione che viene esercitata senza l’espletamento di particolari procedure formali che potrebbero aggravare l’operato dell’Agenzia, e considerato il grande successo in termini finanziari dell’operazione, segno evidente della volontà della stragrande maggioranza dei contribuenti di mettersi in regola con il Fisco e contribuire, in base alla propria capacità contributiva alla spesa pubblica, non si dovrebbe negare a chi ha avuto impedimenti oggettivi di aderire tardivamente al CPB.
La definizione poi di “impedimenti oggettivi” dovrà essere forniti dagli organi competenti, che potrebbero chiedere l'ausilio del CNDCEC nonchè delle altre associazioni di categoria.