Illegittima la rettifica di classamento dell’impianto fotovoltaico sul terreno agricolo anche se l’imprenditore agricolo è l’utilizzatore dell’impianto e non il proprietario. L’impianto va considerato come fabbricato rurale strumentale e la produzione di energia fotovoltaica impiegata nell’attività agricola costituisce attività connessa ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, c.c.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 29754 del 19 novembre 2024 con cui ha accolto il ricorso della società proprietaria superficiaria di un impianto fotovoltaico.