Con la Risposta n. 260/2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle comunicazioni preventive da effettuare per accedere al credito d'imposta per investimenti 4.0, introdotto dall'art. 6 del DL n. 39/2024.
In particolare, l'Agenzia:
- nel chiarire che la norma, in relazione ai termini per l'invio, non prevede termini perentori a pena di decadenza, ma solo una condizione per la fruibilità del credito d'imposta
- ritiene che la comunicazione preventiva possa essere inviata "tardivamente" (cioè anche oltre l'inizio dell'investimento), senza alcuna necessità di procedere alla "remissione in bonis" (peraltro, ritenuta non ammessa).