Con la Risposta n. 5/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 51, comma 3-bis, del TUIR, relativamente all’erogazione di fringe benefit ai dipendenti tramite carte di debito nominative. Questo strumento è stato riconosciuto come un documento di legittimazione, consentendo ai datori di lavoro di non applicare ritenute d’acconto sui benefici concessi.