Come noto, l’art. 1, co. 2-bis, del DL n. 73/2022 ("Decreto Semplificazioni"), modificando l’art. 7, co. 4-quater del DL n. 357/94, ha eliminato l’obbligo di stampa o di conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.
Si noti che la novella normativa ha superato l’approccio restrittivo adottato, in precedenza, dall’Agenzia delle Entrate, che negava tale possibilità (Interpello n. 236/2021 ed RM 16/2022).
La disposizione si applica alla tenute ed alla conservazione di qualsiasi registro contabile in formato elettronico, riconoscendo la regolarità di tali registri anche in assenza di trascrizione cartacea o conservazione digitale sostitutiva, in conformità con il Codice dell’amministrazione digitale.