Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 del 18 settembre 2024, e in particolare della lettera l) dell’articolo 2, viene introdotta una significativa modifica all’articolo 34 del Testo unico dell’imposta di registro (TUR), destinata a produrre importanti effetti in materia di divisioni ereditarie. Il legislatore ha infatti inserito nel primo comma della norma una disposizione che incide direttamente sulla disciplina fiscale applicabile alle comunioni ereditarie, stabilendo che, ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, si deve tener conto anche dei beni donati in vita dal de cuius ai soggetti tenuti alla collazione, come previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice civile. Tali beni, tuttavia, non saranno assoggettati all’imposta di registro al momento della divisione.